Art. 15.

                               Licenza

    1.  I concorrenti che siano militari in servizio, potranno fruire
della  licenza  straordinaria  per  esami, limitatamente ai giorni di
svolgimento  delle  prove di cui al precedente art. 6, lettere a), b)
ed f), nonche' al tempo strettamente necessario per il raggiungimento
della sede ove si svolgeranno dette prove.