Art. 16.

                             Graduatoria

    1.  La  graduatoria  degli idonei sara' formata dalla Commissione
esaminatrice  in  base alla ripartizione dei posti indicata nell'art.
1,  comma  2,  del  presente  decreto.  Il punto di merito di ciascun
concorrente sara' costituito dalla somma di:
      punteggio   riportato  nella  valutazione  dei  titoli  di  cui
all'art. 11;
      media dei voti riportati nelle due prove scritte;
      voto riportato nella prova orale.
    2.  La  graduatoria  sara'  approvata  con decreto dirigenziale e
pubblicata  nel  Giornale Ufficiale del Ministero della difesa. Della
pubblicazione  sara'  data  notizia  mediante  avviso  inserito nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    3.  Nel decreto di approvazione della graduatoria, ferma restando
la  ripartizione  dei posti, a parita' di merito, si terra' conto dei
titoli  di  preferenza  dichiarati  dai  concorrenti nella domanda di
partecipazione al concorso.