Art. 16. Graduatoria 1. La graduatoria degli idonei sara' formata dalla Commissione esaminatrice in base alla ripartizione dei posti indicata nell'art. 1, comma 2, del presente decreto. Il punto di merito di ciascun concorrente sara' costituito dalla somma di: punteggio riportato nella valutazione dei titoli di cui all'art. 11; media dei voti riportati nelle due prove scritte; voto riportato nella prova orale. 2. La graduatoria sara' approvata con decreto dirigenziale e pubblicata nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa. Della pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 3. Nel decreto di approvazione della graduatoria, ferma restando la ripartizione dei posti, a parita' di merito, si terra' conto dei titoli di preferenza dichiarati dai concorrenti nella domanda di partecipazione al concorso.