Art. 17.

                               Nomina

    1.  Gli idonei che nella graduatoria di cui al precedente art. 16
saranno  compresi  nel numero dei posti a concorso nella ripartizione
di  cui al precedente art. 1, comma 2, saranno dichiarati vincitori e
nominati,  dopo  che  sara' stata acquisita all'uopo l'autorizzazione
del  Presidente del Consiglio dei ministri prescritta dalla normativa
vigente,  tenenti  in servizio permanente effettivo del ruolo tecnico
dell'Arma   dei   carabinieri,  con  anzianita'  assoluta  nel  grado
stabilita dal decreto di nomina, che sara' immediatamente esecutivo.
    2.  I  vincitori  saranno  invitati  ad  assumere servizio in via
provvisoria   sotto   riserva   dell'accertamento  del  possesso  dei
requisiti prescritti per la nomina.
    3.  All'atto  della  presentazione  i  vincitori  sono  tenuti  a
rilasciare  dichiarazione in bollo con la quale contraggono una ferma
di  otto anni, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 18 dicembre
1964,  n. 1414. La mancata sottoscrizione di detta ferma determinera'
la revoca della nomina.
    4.  I  concorrenti  non in servizio, inoltre, entro trenta giorni
dalla  data  di presentazione, dovranno sottoscrivere, ai sensi delle
disposizioni  del  decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre
1998, n. 403, dichiarazione, compilata secondo il modello in Allegato
"D",   che   costituisce   parte  integrante  del  presente  decreto,
sostitutiva dei dati contenuti in:
      estratto per riassunto dell'atto di nascita;
      certificato di cittadinanza italiana;
      certificato di godimento dei diritti politici;
      stato di famiglia.
    5.  Tutti  i  concorrenti,  infine,  dovranno,  con dichiarazione
sostitutiva   rilasciata   ai  sensi  delle  succitate  disposizioni,
compilata  secondo  il modello in Allegato "E", che costituisce parte
integrante del presente decreto, confermare il possesso dei titoli di
merito  e  degli  eventuali  titoli  di  preferenza  dichiarati nella
domanda di partecipazione al concorso.
    6.  Il  certificato  generale  del  casellario  giudiziale verra'
acquisito d'ufficio.