Art. 17. Nomina 1. Gli idonei che nella graduatoria di cui al precedente art. 16 saranno compresi nel numero dei posti a concorso nella ripartizione di cui al precedente art. 1, comma 2, saranno dichiarati vincitori e nominati, dopo che sara' stata acquisita all'uopo l'autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri prescritta dalla normativa vigente, tenenti in servizio permanente effettivo del ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri, con anzianita' assoluta nel grado stabilita dal decreto di nomina, che sara' immediatamente esecutivo. 2. I vincitori saranno invitati ad assumere servizio in via provvisoria sotto riserva dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina. 3. All'atto della presentazione i vincitori sono tenuti a rilasciare dichiarazione in bollo con la quale contraggono una ferma di otto anni, ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 18 dicembre 1964, n. 1414. La mancata sottoscrizione di detta ferma determinera' la revoca della nomina. 4. I concorrenti non in servizio, inoltre, entro trenta giorni dalla data di presentazione, dovranno sottoscrivere, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, dichiarazione, compilata secondo il modello in Allegato "D", che costituisce parte integrante del presente decreto, sostitutiva dei dati contenuti in: estratto per riassunto dell'atto di nascita; certificato di cittadinanza italiana; certificato di godimento dei diritti politici; stato di famiglia. 5. Tutti i concorrenti, infine, dovranno, con dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi delle succitate disposizioni, compilata secondo il modello in Allegato "E", che costituisce parte integrante del presente decreto, confermare il possesso dei titoli di merito e degli eventuali titoli di preferenza dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso. 6. Il certificato generale del casellario giudiziale verra' acquisito d'ufficio.