Art. 18.

                     Accertamento dei requisiti

    1.  Ai  fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 17,  comma  2,  l'amministrazione  provvedera' a richiedere alle
amministrazioni  pubbliche  ed  enti competenti la conferma di quanto
dichiarato  dal  concorrente, risultato vincitore del concorso, nella
domanda   di   partecipazione   al  concorso  e  nelle  dichiarazioni
sostitutive prodotte.
    2.  Fermo  restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale  dall'art.  26  della legge 4 gennaio 1968, n. 15, qualora dal
controllo  di cui al precedente comma 1 emerga la non veridicita' del
contenuto  della  dichiarazione,  il  dichiarante decade dai benefici
eventualmente  conseguiti  al  provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera.