Art. 18. Accertamento dei requisiti 1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 17, comma 2, l'amministrazione provvedera' a richiedere alle amministrazioni pubbliche ed enti competenti la conferma di quanto dichiarato dal concorrente, risultato vincitore del concorso, nella domanda di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive prodotte. 2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita' penale dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, qualora dal controllo di cui al precedente comma 1 emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.