Art. 2.

                     Requisiti di partecipazione

    1.  Al  concorso  di cui al precedente art. 1 possono partecipare
per una sola specialita'/specializzazione:
      a) i cittadini italiani che:
        non  abbiano superato, alla data del 31 dicembre 2000, il 32o
anno  di  eta'  se di sesso maschile, il 35o anno di eta' se di sesso
femminile.
    Eventuali  aumenti  dei  limiti  di  eta'  previsti dalle vigenti
disposizioni  di  legge  per l'ammissione ai pubblici impieghi non si
applicano ai limiti di eta' sopraindicati;
        non  siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego  presso  una pubblica amministrazione, ovvero prosciolti
d'autorita'  o  d'ufficio  da  precedente  arruolamento volontario in
accademie o istituti di formazione militare;
        siano in possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea:
          per   la   specialita'  informatica:  informatica,  scienze
dell'informazione,  ingegneria  informatica,  ingegneria elettronica,
ingegneria delle telecomunicazioni, ingegneria gestionale;
          per  la specialita' psicologia applicata: psicologia. Per i
concorrenti  in  possesso  di  tale diploma di laurea sono richiesti,
inoltre,  il  diploma di abilitazione all'esercizio della professione
di psicologo e l'iscrizione al relativo albo professionale;
          per    la   specialita'   investigazioni   scientifiche   -
specializzazione  fisica:  fisica,  ingegneria  meccanica, ingegneria
elettronica,   ingegneria   elettrica,   ingegneria   dei  materiali,
ingegneria chimica;
          per    la   specialita'   investigazioni   scientifiche   -
specializzazione  chimica:  chimica,  chimica  industriale, chimica e
tecnologie farmaceutiche.
        per i soli concorrenti di sesso maschile:
          non   siano   stati   riformati   alla  visita  di  leva  o
successivamente ad essa;
          non  siano stati riconosciuti obiettori di coscienza ovvero
ammessi  a  prestare "servizio civile", ai sensi della legge 8 luglio
1998, n. 230.
      b)  il  personale del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri
che:
        non abbia superato, al 31 dicembre 2000, il 40o anno di eta'.
    Eventuali  aumenti  dei  limiti  di  eta'  previsti dalle vigenti
disposizioni  di  legge  per l'ammissione ai pubblici impieghi non si
applicano ai limiti di eta' sopraindicati;
        nel  biennio  antecedente  la data di scadenza del termine di
presentazione delle domande, nella valutazione del servizio prestato,
risultante  dalla  documentazione caratteristica, abbia riportato, in
schede  valutative, qualifiche finali non inferiori a "superiore alla
media"  ovvero,  in  rapporti  informativi,  giudizi  equivalenti. Il
difetto  di  detto requisito determinera' l'esclusione dell'Ispettore
in   sede  di  istruttoria  della  domanda  ovvero  a  seguito  della
valutazione  dei  titoli  da  parte  della commissione, a seconda che
risulti da schede valutative o da rapporti informativi;
        siano   in   possesso   di  una  delle  seguenti  qualifiche,
conseguita al termine di specifici corsi di specializzazione:
          per  la  specialita'  informatica:  "analista",  conseguita
presso  la  Direzione corsi superiori di specializzazione elettronica
ed  optoelettronica  per  le  Forze armate dello Stato Maggiore della
difesa;
          per la specialita' psicologia applicata: "assistente perito
selettore attitudinale";
          per    la   specialita'   investigazioni   scientifiche   -
specializzazione fisica: "assistente di laboratorio";
          per    la   specialita'   investigazioni   scientifiche   -
specializzazione chimica: "assistente di laboratorio";
        siano   stati  impiegati  per  almeno  un  quinquennio  nella
specialita' per la quale intendono concorrere;
        siano  in  possesso  di  un  titolo  di  studio avente durata
quinquennale  che consente l'iscrizione all'Universita', oppure di un
titolo  di  studio  avente  durata  quadriennale, integrato dal corso
annuale  previsto  per  l'accesso  all'Universita'  dall'art. 1 della
legge 11 dicembre 1969, n. 910.
    2. Tutti i concorrenti di cui al precedente comma 1, lettere a) e
b), devono inoltre:
      godere dei diritti civili e politici;
      essere   riconosciuti   in  possesso  dell'idoneita'  fisica  e
psicoattitudinale  al  servizio  incondizionato  quale  ufficiale  in
servizio  permanente  del ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri, da
accertarsi,  per  i  concorrenti  di sesso maschile, con le modalita'
prescritte dai successivi articoli 12 e 13;
    Per  i  concorrenti  di sesso femminile, invece, dette modalita',
definite  nel  gia'  citato  decreto ministeriale da emanare ai sensi
dell'art. 1,  comma  5,  della legge 20 ottobre 1999, n. 380, saranno
indicate  nelle  disposizioni  integrative  al  presente  decreto che
verranno  pubblicate  nella gia' citata Gazzetta Ufficiale - 4a serie
speciale  -  del  16 maggio 2000. Detta pubblicazione avra' valore di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
    Nella  stessa  Gazzetta  Ufficiale  -  4a  serie  speciale  - del
16 maggio  2000 tale pubblicazione potra' essere rinviata ad una data
successiva.
      essere  riconosciuti  in  possesso  delle  qualita' morali e di
condotta  richieste dall'art. 26 della legge 1o febbraio 1989, n. 53,
citata  nelle  premesse,  da  accertarsi  d'ufficio  con le modalita'
previste dalla normativa vigente.
    3.  I  requisiti  di  cui al comma precedente, nonche' quello del
possesso  della  cittadinanza italiana, devono essere conservati sino
alla data di nomina ad ufficiale in servizio permanente.