Art. 20.

                   Trattamento dei dati personali

    1.  Ai  sensi  dell'art. 10, primo comma, della legge 31 dicembre
1996,  n. 675,  i  dati  personali  forniti  dai  concorrenti saranno
raccolti  presso il Comando generale dell'arma dei carabinieri Centro
nazionale  di  selezione e reclutamento, per le finalita' di gestione
del  concorso  e saranno trattati presso una banca dati automatizzata
anche  successivamente  all'eventuale  instaurazione  del rapporto di
impiego   per  le  finalita'  inerenti  alla  gestione  del  rapporto
medesimo.
    2.  Il  conferimento  di  tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno  essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente   interessate  allo  svolgimento  del  concorso  o  alla
posizione  giuridico-economica  del  concorrente,  nonche' in caso di
esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale.
    3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge,  tra  i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei,  incompleti  o  raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche'  il  diritto  di  opporsi  al  loro  trattamento  per  motivi
legittimi.
    4.  Tali  diritti  potranno essere fatti valere nei confronti del
Direttore  generale  della direzione generale del personale militare,
titolare   del   trattamento.  Responsabile  del  trattamento  e'  il
Direttore  del centro nazionale di selezione e reclutamento dell'arma
dei carabinieri.
    Il  presente  decreto,  sottoposto  al  controllo  ai sensi della
normativa  vigente,  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
                                    Il direttore generale: Zoldan