Art. 4.

                          Titoli di merito

    1. Ai fini della valutazione dei titoli di cui al successivo art.
11  del  presente  decreto, i concorrenti fermo restando l'obbligo di
dichiararne  il  possesso  nella domanda di partecipazione - potranno
produrre  a  corredo  della domanda medesima, un certificato in carta
semplice attestante il conseguimento di un titolo di studio superiore
a quello richiesto per la partecipazione al concorso, nonche' tutti i
documenti  relativi  a titoli (non risultanti, qualora concorrenti di
sesso   maschile,   dalla   documentazione  matricolare,  che  verra'
acquisita  con  le  modalita'  indicate  nel  successivo  art. 5) che
ritengano utili.
    2.  Detti  titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza
del  termine  per la presentazione delle domande di partecipazione al
concorso.
    3. I titoli di cui al precedente comma 1 potranno essere prodotti
sotto  forma  di  dichiarazione  sostitutiva,  con le modalita' ed ai
sensi  delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica
20 ottobre 1998, n. 403.