Art. 7.

                     Documenti di riconoscimento

    1.   Alle   prove   d'esame   e   agli  accertamenti  sanitari  e
psico-attitudinali   i   concorrenti   dovranno   esibire   la  carta
d'identita'   o  altro  documento  di  riconoscimento,  provvisto  di
fotografia ed in corso di validita', rilasciato da un'amministrazione
dello Stato.