Art. 8.

                             Commissioni

    1.  Con  successivi  decreti  dirigenziali  saranno  nominate  le
seguenti Commissioni:
      a) la  Commissione  esaminatrice  per la prova di preselezione,
per  le  prove  scritte, per la prova orale e per la formazione della
graduatoria;
      b) la Commissione per gli accertamenti sanitari;
      c) la Commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari;
      d) la Commissione per gli accertamenti psico-attitudinali.
    2.  La  Commissione  esaminatrice  di  cui al precedente comma 1,
lettera a) sara' composta da:
      un generale dell'Arma dei carabinieri, presidente;
      due  ufficiali  superiori  in servizio permanente dell'Arma dei
carabinieri, membri;
      un  docente  universitario  -  che  potra'  essere  diverso  in
relazione  alle  specialita'  e specializzazioni di cui al precedente
art. 1 delle materie su cui vertono le prove d'esame, membro;
      un  ufficiale  inferiore  dell'Arma dei carabinieri in servizio
permanente, membro e segretario.
    3.  La  Commissione  per  gli  accertamenti  sanitari  di  cui al
precedente comma 1, lettera b) sara' composta da:
      l'ufficiale  del  Corpo  sanitario  dell'Esercito  in  servizio
permanente,  capo ufficio sanitario del Centro nazionale di selezione
e reclutamento dell'arma dei carabinieri, presidente;
      due  ufficiali  del  Corpo  sanitario dell'Esercito in servizio
permanente, di grado non inferiore a capitano, membri.
    Detta  Commissione  si  avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti dell'Esercito o di medici specialisti esterni.
    4. La Commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui
al precedente comma 1, lettera c), sara' composta da:
      un  Brigadier  Generale  del  Corpo  sanitario dell'Esercito in
servizio permanente, presidente;
      due  ufficiali  superiori  del Corpo sanitario dell'Esercito in
servizio permanente, membri.
    Gli  ufficiali medici facenti parte di detta Commissione dovranno
essere diversi da quelli che abbiano fatto parte della Commissione di
cui al precedente comma 3.
    5.  La Commissione per gli accertamenti psico-attitudinali di cui
al  precedente  comma  1,  lettera  d),  sara'  composta da personale
specializzato  del  Centro  nazionale  di  selezione  e  reclutamento
dell'Arma dei carabinieri.