Art. 11.

                          Ritiro dei titoli

    I  candidati  potranno  provvedere al recupero dei titoli e delle
pubblicazioni   inviate   all'Universita'   entro   sei   mesi  dalla
comunicazione  dell'avvenuta approvazione degli atti, salvo eventuale
contenzioso  in atto; trascorso tale termine, l'Universita' disporra'
del   materiale   secondo   le   proprie   necessita',  senza  alcune
responsabilita'.