Art. 2.

                     Requisiti per l'ammissione

    Per l'ammissione alle selezioni di cui all'art. 1, sono richiesti
il possesso dei seguenti requisiti:
      1)  cittadinanza  italiana,  ovvero  quella  di uno degli Stati
membri dell'Unione europea. Sono equiparati ai cittadini italiani gli
italiani non appartenenti alla Repubblica;
      2) eta' non inferiore agli anni 18;
      3)  idoneita' fisica all'impiego; l'amministrazione ha facolta'
di  sottoporre  a  visita  medica  di controllo i candidati utilmente
collocati in graduatoria, in base alla normativa vigente;
      4)  titolo  di  studio:  diploma  di  istruzione  secondaria di
secondo  grado  indicato  nell'art.  1  della legge 11 dicembre 1969,
n. 910,  e cioe' diploma di istruzione secondaria di secondo grado di
durata  quinquennale,  ivi  compresi i licei linguistici riconosciuti
per  legge  ed  i  corsi  integrativi  previsti  dalla  legge  che ne
autorizza  la sperimentazione negli istituti professionali, nonche' i
diplomi   degli   istituti  magistrali  e  dei  licei  artistici  con
frequenza,   avente   esito   positivo,  di  apposito  corso  annuale
integrativo per l'iscrizione ad una qualsiasi facolta' universitaria.
    I  titoli di studio, qualora conseguiti all'estero, dovranno gia'
essere  stati  riconosciuti ed attestati, dalla competente autorita',
equipollenti  a  quelli  previsti,  in base ad accordi internazionali
ovvero  alla  normativa  vigente e conseguiti con un punteggio minimo
richiesto o equivalente;
      5) avere il godimento dei diritti politici.
      6) essere in regola con le leggi sul reclutamento militare (per
i cittadini italiani).
    I  cittadini  degli  Stati  membri  dell'Unione  europea,  devono
possedere,   ai   fini   dell'accesso   ai   posti   della   pubblica
amministrazione, i seguenti requisiti:
      godere  dei  diritti  civili  e  politici  anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
      essere  in  possesso,  fatta  eccezione della titolarita' della
cittadinanza  italiana,  di  tutti gli altri requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
      avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
    I  requisiti  di  cui  sopra devono essere posseduti alla data di
scadenza  del  termine  utile  per  la presentazione delle domande di
ammissione alla selezione.
    Non  possono  accedere  agli  impieghi  coloro  che siano esclusi
dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o
dispensati  dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione  per
persistente  insufficiente  rendimento, ovvero siano stati dichiarati
decaduti  da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma,
lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli  impiegati  civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
    I   candidati   sono   ammessi   con   riserva   alle  selezioni.
L'amministrazione  puo'  disporre  in  qualsiasi momento, con proprio
provvedimento  motivato, anche successivamente allo svolgimento delle
prove di esame, l'esclusione dalla pubblica selezione per difetto dei
requisiti prescritti. L'esclusione verra' comunicata all'interessato.
    Questa amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.