Art. 2. Requisiti per l'ammissione Per l'ammissione alle selezioni di cui all'art. 1, sono richiesti il possesso dei seguenti requisiti: 1) cittadinanza italiana, ovvero quella di uno degli Stati membri dell'Unione europea. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica; 2) eta' non inferiore agli anni 18; 3) idoneita' fisica all'impiego; l'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i candidati utilmente collocati in graduatoria, in base alla normativa vigente; 4) titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di secondo grado indicato nell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, e cioe' diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge ed i corsi integrativi previsti dalla legge che ne autorizza la sperimentazione negli istituti professionali, nonche' i diplomi degli istituti magistrali e dei licei artistici con frequenza, avente esito positivo, di apposito corso annuale integrativo per l'iscrizione ad una qualsiasi facolta' universitaria. I titoli di studio, qualora conseguiti all'estero, dovranno gia' essere stati riconosciuti ed attestati, dalla competente autorita', equipollenti a quelli previsti, in base ad accordi internazionali ovvero alla normativa vigente e conseguiti con un punteggio minimo richiesto o equivalente; 5) avere il godimento dei diritti politici. 6) essere in regola con le leggi sul reclutamento militare (per i cittadini italiani). I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, devono possedere, ai fini dell'accesso ai posti della pubblica amministrazione, i seguenti requisiti: godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza; essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; avere adeguata conoscenza della lingua italiana. I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. I candidati sono ammessi con riserva alle selezioni. L'amministrazione puo' disporre in qualsiasi momento, con proprio provvedimento motivato, anche successivamente allo svolgimento delle prove di esame, l'esclusione dalla pubblica selezione per difetto dei requisiti prescritti. L'esclusione verra' comunicata all'interessato. Questa amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.