Art. 5.

Valutazione dei titoli e formulazione delle graduatorie di ammissione
                         alle prove di esame

    Il  punteggio  massimo  riservato ai titoli non potra' eccedere i
10 punti.
    Per  la  individuazione  dei candidati da ammettere alle prove di
esame  di  cui  al  successivo  art. 6,  le  commissioni giudicatrici
formeranno  apposite  graduatorie  di  preselezione  sulla  base  dei
seguenti  titoli  prodotti  dai  candidati  in  allegato alle singole
domande di partecipazione:
      a) alla  votazione  riportata  nel conseguimento del diploma di
secondo  grado  sara'  attribuito  un punteggio fino ad un massimo di
punti 4, da ripartirsi come sotto indicato:
        con punteggio di 100 su 100 o 60 su 60: punti 4;
        con punteggio da 80 a 99 su 100 o da 48 a 59 su 60: punti 3;
        con punteggio da 70 a 79 su 100 o da 42 a 47 su 60: punti 2;
        con punteggio da 60 a 69 su 100 o da 36 a 41 su 60: punti 1.
    Con punteggio su singole materie verra' effettuata la media.
      b) precedenti  rapporti  di  pubblico  impiego,  anche  a tempo
determinato, purche' non si siano conclusi per demerito:
        per  ciascun  periodo  di  nove  mesi prestato con rapporto a
tempo indeterminato 0,50 punti;
        per ciascun periodo di novanta giorni prestato con rapporto a
tempo determinato 0,50 punti.
    Il totale della voce b) non puo' superare punti 6.
    In  nessun  caso  saranno  valutati i periodi di servizio a tempo
indeterminato che hanno dato luogo a trattamento pensionistico.
    I  titoli devono essere presentati preferibilmente in originale o
anche   in   fotocopia,   purche'   in   tal  caso,  accompagnati  da
dichiarazione  di  conformita'  all'originale  (allegato  B).  Con la
suddetta  documentazione,  spedita  per  posta,  deve essere prodotta
anche  copia fotostatica, fronte e retro, di un documento d'identita'
del  sottoscrittore,  rilasciato  da una pubblica amministrazione; in
caso contrario la documentazione non potra' essere valutata.
    Saranno  ammessi  alle  prove  di  esame i primi cinque candidati
classificati nelle graduatorie preselettive.
    Saranno,   altresi',   ammessi  eventuali  ulteriori  concorrenti
classificati con lo stesso punteggio ottenuto dal quinto candidato.
    Il  risultato  della  votazione  dei  titoli  sara'  reso noto ai
candidati  prima  dell'effettuazione  delle  prove di esame, mediante
affissione  all'albo  della  Ripartizione  I  -  Personale  ed affari
generali dell'Universita'.
    L'utilizzazione    delle   graduatorie   di   preselezione   sono
subordinate  all'esaurimento  delle  graduatorie  di merito di cui al
successivo art. 7.
    I  candidati  ammessi  verranno convocati a sostenere le prove di
esame mediante raccomandata con avviso di ricevimento.