Art. 5. Valutazione dei titoli e formulazione delle graduatorie di ammissione alle prove di esame Il punteggio massimo riservato ai titoli non potra' eccedere i 10 punti. Per la individuazione dei candidati da ammettere alle prove di esame di cui al successivo art. 6, le commissioni giudicatrici formeranno apposite graduatorie di preselezione sulla base dei seguenti titoli prodotti dai candidati in allegato alle singole domande di partecipazione: a) alla votazione riportata nel conseguimento del diploma di secondo grado sara' attribuito un punteggio fino ad un massimo di punti 4, da ripartirsi come sotto indicato: con punteggio di 100 su 100 o 60 su 60: punti 4; con punteggio da 80 a 99 su 100 o da 48 a 59 su 60: punti 3; con punteggio da 70 a 79 su 100 o da 42 a 47 su 60: punti 2; con punteggio da 60 a 69 su 100 o da 36 a 41 su 60: punti 1. Con punteggio su singole materie verra' effettuata la media. b) precedenti rapporti di pubblico impiego, anche a tempo determinato, purche' non si siano conclusi per demerito: per ciascun periodo di nove mesi prestato con rapporto a tempo indeterminato 0,50 punti; per ciascun periodo di novanta giorni prestato con rapporto a tempo determinato 0,50 punti. Il totale della voce b) non puo' superare punti 6. In nessun caso saranno valutati i periodi di servizio a tempo indeterminato che hanno dato luogo a trattamento pensionistico. I titoli devono essere presentati preferibilmente in originale o anche in fotocopia, purche' in tal caso, accompagnati da dichiarazione di conformita' all'originale (allegato B). Con la suddetta documentazione, spedita per posta, deve essere prodotta anche copia fotostatica, fronte e retro, di un documento d'identita' del sottoscrittore, rilasciato da una pubblica amministrazione; in caso contrario la documentazione non potra' essere valutata. Saranno ammessi alle prove di esame i primi cinque candidati classificati nelle graduatorie preselettive. Saranno, altresi', ammessi eventuali ulteriori concorrenti classificati con lo stesso punteggio ottenuto dal quinto candidato. Il risultato della votazione dei titoli sara' reso noto ai candidati prima dell'effettuazione delle prove di esame, mediante affissione all'albo della Ripartizione I - Personale ed affari generali dell'Universita'. L'utilizzazione delle graduatorie di preselezione sono subordinate all'esaurimento delle graduatorie di merito di cui al successivo art. 7. I candidati ammessi verranno convocati a sostenere le prove di esame mediante raccomandata con avviso di ricevimento.