Art. 6.

        Svolgimento delle prove di esame, programma e diario

    Le  prove  di  esame  delle  selezioni consisteranno in due prove
tecnico-pratiche sulle materie come da allegati programmi.
    Tali  prove  non si intenderanno superate se la valutazione sara'
inferiore a 7/10 in ciascuna delle prove tecnico-pratiche.
    La  votazione  complessiva  sara'  determinata  sommando  il voto
conseguito nella valutazione dei titoli al voto riportato nelle prove
di esame.
    Per  essere  ammessi  a  sostenere  le prove di esame i candidati
dovranno  essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti
documenti di riconoscimento validi a norma di legge:
      a)  tessera  personale  di riconoscimento di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  28 luglio  1967,  n. 851, e successive
modificazioni e integrazioni;
      b)  tessera  postale o porto d'armi o patente automobilistica o
passaporto o carta d'identita';
      c) fotografia  recente, con la firma dell'aspirante autenticata
dal sindaco o da un notaio.
    Saranno  esclusi  dalle prove i candidati non in grado di esibire
alcuno dei suddetti documenti.
    La  mancata  presentazione  alle  prove  sara'  considerata  come
rinuncia alla selezione, quale ne sia la causa.