Art. 6. Svolgimento delle prove di esame, programma e diario Le prove di esame delle selezioni consisteranno in due prove tecnico-pratiche sulle materie come da allegati programmi. Tali prove non si intenderanno superate se la valutazione sara' inferiore a 7/10 in ciascuna delle prove tecnico-pratiche. La votazione complessiva sara' determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto riportato nelle prove di esame. Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento validi a norma di legge: a) tessera personale di riconoscimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, e successive modificazioni e integrazioni; b) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identita'; c) fotografia recente, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio. Saranno esclusi dalle prove i candidati non in grado di esibire alcuno dei suddetti documenti. La mancata presentazione alle prove sara' considerata come rinuncia alla selezione, quale ne sia la causa.