Art. 7.

      Formulazione ed approvazione della graduatoria di merito

    Le  graduatorie di merito sono formate secondo l'ordine dei punti
della  votazione  complessiva  riportata  da  ciascun  candidato, con
l'osservanza,   a   parita'   di  punti,  delle  preferenze  previste
dall'art. 5  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487 e successive modificazioni (allegato C).
    Pertanto,  i  concorrenti  che abbiano superato le prove di esame
dovranno   far   pervenire,   per   loro   iniziativa,   al   rettore
dell'Universita'  degli studi di Messina - Piazza Pugliatti 1 - 98100
Messina,  entro  il  termine  perentorio di 15 giorni, decorrenti dal
giorno  successivo  a  quello  in  cui  hanno  sostenuto  le prove, i
documenti  in  carta  semplice,  in  originale  o  copia autenticata,
attestanti  il  possesso  dei  titoli  di  preferenza  a  parita'  di
valutazione, gia' indicati nella domanda, dai quali risulti, altresi'
il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per
la presentazione della domanda di ammissione alla selezione.
    Saranno   dichiarati   vincitori   delle  selezioni  i  candidati
utilmente  collocati  nelle  graduatorie  di  merito sotto condizione
sospensiva dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione
all'impiego.
    Con  provvedimento del direttore amministrativo saranno approvati
gli  atti  concorsuali  nonche' le graduatorie di merito unitamente a
quella dei vincitori delle selezioni.
    Le  graduatorie  di merito sono immediatamente efficaci e saranno
pubblicate all'Albo dell'Universita' degli studi di Messina.
    Di  tale  pubblicazione  sara'  data  notizia  mediante avviso da
pubblicarsi  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
serie  speciale "Concorsi ed esami", e dalla data di pubblicazione di
detto avviso decorrera' il termine per eventuali impugnative.