Art. 7. Formulazione ed approvazione della graduatoria di merito Le graduatorie di merito sono formate secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parita' di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni (allegato C). Pertanto, i concorrenti che abbiano superato le prove di esame dovranno far pervenire, per loro iniziativa, al rettore dell'Universita' degli studi di Messina - Piazza Pugliatti 1 - 98100 Messina, entro il termine perentorio di 15 giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto le prove, i documenti in carta semplice, in originale o copia autenticata, attestanti il possesso dei titoli di preferenza a parita' di valutazione, gia' indicati nella domanda, dai quali risulti, altresi' il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione. Saranno dichiarati vincitori delle selezioni i candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego. Con provvedimento del direttore amministrativo saranno approvati gli atti concorsuali nonche' le graduatorie di merito unitamente a quella dei vincitori delle selezioni. Le graduatorie di merito sono immediatamente efficaci e saranno pubblicate all'Albo dell'Universita' degli studi di Messina. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale "Concorsi ed esami", e dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrera' il termine per eventuali impugnative.