Art. 8. Costituzione rapporto di lavoro Approvate le graduatorie come indicato nel precedente art. 7, l'amministrazione provvede alla stipula, con i vincitori, del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato, per la durata di sei mesi, con rapporto di lavoro a tempo pieno, in qualita' di assistente tecnico - sesta qualifica - area funzionale tecnico scientifica. Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto dal C.C.N. L. del comparto Universita' per il personale a tempo indeterminato compatibilmente con la durata del contratto a termine. In tale contratto sono indicati: la tipologia del rapporto di lavoro, la data di inizio del rapporto di lavoro nonche' il termine finale, la qualifica, profilo e corrispondenti mansioni o funzioni e livello retributivo iniziale e la sede di destinazione. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro e' disciplinato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto. L'assunzione viene effettuata al di fuori della dotazione organica d'Ateneo. In nessun caso il rapporto di lavoro a tempo determinato puo' trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Nell'ipotesi in cui uno o piu' candidati alla selezione, utilmente collocati in graduatoria, al momento della stipula del contratto, o anche dopo, dovesse assolvere o essere chiamato agli obblighi di leva, l'Amministrazione provvedera' a nominare altri candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito limitatamente, nel secondo caso, al periodo di assenza.