Art. 8.

                   Costituzione rapporto di lavoro

    Approvate  le  graduatorie  come  indicato nel precedente art. 7,
l'amministrazione   provvede  alla  stipula,  con  i  vincitori,  del
contratto  individuale di lavoro subordinato a tempo determinato, per
la  durata  di  sei  mesi,  con  rapporto di lavoro a tempo pieno, in
qualita'  di  assistente  tecnico - sesta qualifica - area funzionale
tecnico  scientifica.  Al  personale  assunto  a tempo determinato si
applica  il  trattamento economico e normativo previsto dal C.C.N. L.
del  comparto  Universita'  per  il  personale  a tempo indeterminato
compatibilmente con la durata del contratto a termine.
    In  tale  contratto  sono  indicati: la tipologia del rapporto di
lavoro,  la  data di inizio del rapporto di lavoro nonche' il termine
finale,  la qualifica, profilo e corrispondenti mansioni o funzioni e
livello retributivo iniziale e la sede di destinazione.
    Il  contratto  individuale specifica che il rapporto di lavoro e'
disciplinato  dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le
cause  di risoluzione e per i termini di preavviso. E', in ogni modo,
condizione  risolutiva  del  contratto,  senza  obbligo di preavviso,
l'annullamento  della procedura di reclutamento che ne costituisce il
presupposto.
    L'assunzione   viene  effettuata  al  di  fuori  della  dotazione
organica d'Ateneo.
    In  nessun  caso  il  rapporto di lavoro a tempo determinato puo'
trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
    Nell'ipotesi   in  cui  uno  o  piu'  candidati  alla  selezione,
utilmente  collocati  in  graduatoria,  al  momento della stipula del
contratto,  o  anche  dopo,  dovesse assolvere o essere chiamato agli
obblighi  di  leva,  l'Amministrazione  provvedera'  a nominare altri
candidati   utilmente   collocati   nella   graduatoria   di   merito
limitatamente, nel secondo caso, al periodo di assenza.