Art. 9.

                     Presentazione dei documenti

    I  vincitori,  con  riserva  di  accertamento  del  possesso  dei
requisiti  per  l'ammissione  all'impiego, all'atto della stipula del
contratto di lavoro individuale, saranno invitati a presentare, entro
trenta  giorni,  i  sottoelencati  documenti,  in  una delle seguenti
forme:
      1)  originale,  o copia autenticata, conforme alle prescrizioni
delle leggi sul bollo;
      2)  dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione (per tutti i
documenti  tranne  per  quello  di  cui al punto g) che dovra' essere
prodotta   in  originale).  In  quest'ultimo  caso,  resta  salva  la
possibilita'  per  l'amministrazione di procedere ad idonei controlli
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.
    Si fa presente altresi' che le dichiarazioni mendaci o false sono
punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
e  nei  casi  piu' gravi possono comportare l'interdizione temporanea
dai  pubblici  uffici,  ferma  restando  la  decadenza  dai  benefici
eventualmente  conseguiti  al  provvedimento emanato sulla base della
dichiarazione non veritiera;
      a) certificato   comprovante  il  possesso  della  cittadinanza
italiana   o   titolo   che   da'  diritto  all'equiparazione  ovvero
certificato  comprovante  il possesso della cittadinanza di uno degli
Stati membri dell'Unione europea;
      b) certificato comprovante il godimento dei diritti politici. I
cittadini  di  uno  degli  Stati  membri  dell'Unione  europea devono
presentare  il certificato di godimento dei diritti civili e politici
anche nello stato di appartenenza o di provenienza;
      c) certificato  generale  del  casellario  giudiziario,  ovvero
certificato  equipollente  rilasciato  dalla competente autorita' del
paese  di  cui  il  candidato  straniero  e'  cittadino;  i cittadini
stranieri, oltre al certificato anzidetto, devono presentare anche il
certificato generale del casellario giudiziale italiano;
      d) certificato  dei  carichi  pendenti rilasciato dalla Procura
competente per residenza del candidato;
      e) originale   o   copia   autenticata   del  titolo  richiesto
dall'art. 2  punto  4) del presente bando, in sostituzione del titolo
di  studio  in  originale o copia conforme, puo' essere presentato un
documento  rilasciato  dalla competente autorita' scolastica. Qualora
il  titolo  di  studio  sia  stato  conseguito  all'estero, si dovra'
produrre dichiarazione di equipollenza del titolo italiano del titolo
di  studio  posseduto;  tale  dichiarazione  dovra' essere rilasciato
dalle competenti autorita';
      f) copia  integrale  dello  stato  di  servizio  militare o del
foglio  matricolare  o  in caso negativo certificato di esito di leva
debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva, i cittadini
italiani  soggetti all'obbligo di leva devono comprovare di essere in
posizione regolare nei confronti di tale obbligo;
      g) certificato   medico   rilasciato  dall'Autorita'  sanitaria
locale  competente  per territorio o da un medico militare, dal quale
risulti   che   il   candidato  e'  fisicamente  idoneo  al  servizio
continuativo  e  incondizionato  nell'impiego  al quale concorre. Nel
suddetto  certificato  dovra'  essere  precisato  che  si e' eseguito
l'accertamento  sierologico  del  sangue,  ai sensi dell'art. 7 della
legge  25 luglio  1956,  n. 837.  I  candidati  invalidi  di guerra e
assimilati   devono  produrre,  ai  sensi  dell'art. 20  della  legge
2 aprile  1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata da un ufficiale
sanitario  comprovante  che l'invalido per la natura e il grado della
sua  invalidita'  o mutilazione non puo' riuscire di pregiudizio alla
salute ed incolumita' dei compagni di lavoro. La capacita' lavorativa
dei  portatori  di  handicap  e'  accertata  dalla commissione di cui
all'art. 4  della legge n. 104/1992. L'amministrazione ha la facolta'
di  sottoporre  a  visita  medica  di controllo i candidati utilmente
collocati  in graduatoria; coloro che non siano riconosciuti idonei o
non  si presentino o rifiutino di sottoporsi alla visita sono esclusi
dalla selezione.
      h) fotocopia del documento di riconoscimento;
      i) stato di famiglia;
      l) codice fiscale (fotocopia).
    I vincitori, entro il medesimo termine, dovranno dichiarare sotto
la  propria  responsabilita',  salvo  quanto  previsto  dall'art. 18,
comma 8  del  C.C.N. L.  comparto  Universita',  di  non  avere altri
rapporti  di  impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna
delle  situazioni  di incompatibilita' di cui all'art. 58 del decreto
legislativo  n. 29/1993;  ovvero  a  presentare  la  dichiarazione di
opzione per la nuova amministrazione.
    Scaduto  inutilmente  il  termine  di cui sopra, e fatta salva la
possibilita'  di una sua proroga a richiesta dell'interessato in caso
di  comprovato  impedimento,  non  si da' luogo alla stipulazione del
contratto,  ovvero  si  provvede,  per  i  rapporti  gia' instaurati,
all'immediata risoluzione dei medesimi. Comporta altresi' l'immediata
risoluzione del rapporto di lavoro la mancata assunzione del servizio
nel  termine  assegnato,  salvo  comprovati  e giustificati motivi di
impedimento.  In  tal  caso  l'amministrazione,  valutati  i  motivi,
proroga  il termine per l'assunzione, compatibilmente con le esigenze
di servizio.
    I  documenti  di  cui  cui  alle  lettere  a),  b), c) d) e g) se
prodotti nelle forme di cui al punto 1) del presente articolo, devono
essere  di  data  non  anteriore  a  sei  mesi  rispetto alla data di
ricezione dell'invito a produrli.
    I  certificati, rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato
di  cui  lo  straniero  e'  cittadino,  devono  essere  conformi alle
disposizioni  vigenti  nello  Stato stesso e devono essere, altresi',
legalizzate dalle competenti autorita' consolari italiane.
    Agli  atti  e  documenti  redatti in lingua straniera deve essere
allegata  una  traduzione in lingua italiana, certificata conforme al
testo  straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
    I  documenti  di  cui  alle lettere a) e b) dovranno attestare il
possesso  dei requisiti anche alla data di scadenza del termine utile
per la presentazione della domanda di ammissione.
    I documenti incompleti o affetti da vizi sanabili dovranno essere
regolarizzati, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni
dalla relativa richiesta.