Art. 9. Presentazione dei documenti I vincitori, con riserva di accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, all'atto della stipula del contratto di lavoro individuale, saranno invitati a presentare, entro trenta giorni, i sottoelencati documenti, in una delle seguenti forme: 1) originale, o copia autenticata, conforme alle prescrizioni delle leggi sul bollo; 2) dichiarazione sostitutiva di certificazione (per tutti i documenti tranne per quello di cui al punto g) che dovra' essere prodotta in originale). In quest'ultimo caso, resta salva la possibilita' per l'amministrazione di procedere ad idonei controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive. Si fa presente altresi' che le dichiarazioni mendaci o false sono punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e nei casi piu' gravi possono comportare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, ferma restando la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera; a) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che da' diritto all'equiparazione ovvero certificato comprovante il possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea; b) certificato comprovante il godimento dei diritti politici. I cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea devono presentare il certificato di godimento dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o di provenienza; c) certificato generale del casellario giudiziario, ovvero certificato equipollente rilasciato dalla competente autorita' del paese di cui il candidato straniero e' cittadino; i cittadini stranieri, oltre al certificato anzidetto, devono presentare anche il certificato generale del casellario giudiziale italiano; d) certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura competente per residenza del candidato; e) originale o copia autenticata del titolo richiesto dall'art. 2 punto 4) del presente bando, in sostituzione del titolo di studio in originale o copia conforme, puo' essere presentato un documento rilasciato dalla competente autorita' scolastica. Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all'estero, si dovra' produrre dichiarazione di equipollenza del titolo italiano del titolo di studio posseduto; tale dichiarazione dovra' essere rilasciato dalle competenti autorita'; f) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o in caso negativo certificato di esito di leva debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva, i cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva devono comprovare di essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo; g) certificato medico rilasciato dall'Autorita' sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare, dal quale risulti che il candidato e' fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre. Nel suddetto certificato dovra' essere precisato che si e' eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. I candidati invalidi di guerra e assimilati devono produrre, ai sensi dell'art. 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido per la natura e il grado della sua invalidita' o mutilazione non puo' riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumita' dei compagni di lavoro. La capacita' lavorativa dei portatori di handicap e' accertata dalla commissione di cui all'art. 4 della legge n. 104/1992. L'amministrazione ha la facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i candidati utilmente collocati in graduatoria; coloro che non siano riconosciuti idonei o non si presentino o rifiutino di sottoporsi alla visita sono esclusi dalla selezione. h) fotocopia del documento di riconoscimento; i) stato di famiglia; l) codice fiscale (fotocopia). I vincitori, entro il medesimo termine, dovranno dichiarare sotto la propria responsabilita', salvo quanto previsto dall'art. 18, comma 8 del C.C.N. L. comparto Universita', di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilita' di cui all'art. 58 del decreto legislativo n. 29/1993; ovvero a presentare la dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione. Scaduto inutilmente il termine di cui sopra, e fatta salva la possibilita' di una sua proroga a richiesta dell'interessato in caso di comprovato impedimento, non si da' luogo alla stipulazione del contratto, ovvero si provvede, per i rapporti gia' instaurati, all'immediata risoluzione dei medesimi. Comporta altresi' l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro la mancata assunzione del servizio nel termine assegnato, salvo comprovati e giustificati motivi di impedimento. In tal caso l'amministrazione, valutati i motivi, proroga il termine per l'assunzione, compatibilmente con le esigenze di servizio. I documenti di cui cui alle lettere a), b), c) d) e g) se prodotti nelle forme di cui al punto 1) del presente articolo, devono essere di data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di ricezione dell'invito a produrli. I certificati, rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di cui lo straniero e' cittadino, devono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e devono essere, altresi', legalizzate dalle competenti autorita' consolari italiane. Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale. I documenti di cui alle lettere a) e b) dovranno attestare il possesso dei requisiti anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione. I documenti incompleti o affetti da vizi sanabili dovranno essere regolarizzati, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla relativa richiesta.