Art. 6.

                         Commissione d'esame

    1.  La  commissione  d'esame,  nominata dal comitato regionale di
proposta della Scuola di specializzazione, risulta cosi' composta:
      1)  da  un  membro  del  comitato  regionale  di proposta della
scuola, quale presidente della commissione;
      2) da un membro di ciascun consiglio di sezione;
      3)  da  un  docente  universitario  per  ognuno degli indirizzi
attivati e da uno dell'area delle scienze dell'educazione;
      4)   da   un   rappresentante  del  sovraintendente  scolastico
regionale.
    2.  Per  la  predisposizione  e  la  valutazione  delle prove, la
commissione si articolera' in sottocommissioni; queste possono essere
integrate da docenti universitari delle singole sezioni delle scuole.
Esse risulteranno cosi' composte:
      1) dal membro di consiglio di sezione della Scuola;
      2)  da  un  docente  universitario  per  ognuno degli indirizzi
attivati in sede;
      3) da un docente dell'area di scienze dell'educazione.