Art. 6. Commissione d'esame 1. La commissione d'esame, nominata dal comitato regionale di proposta della Scuola di specializzazione, risulta cosi' composta: 1) da un membro del comitato regionale di proposta della scuola, quale presidente della commissione; 2) da un membro di ciascun consiglio di sezione; 3) da un docente universitario per ognuno degli indirizzi attivati e da uno dell'area delle scienze dell'educazione; 4) da un rappresentante del sovraintendente scolastico regionale. 2. Per la predisposizione e la valutazione delle prove, la commissione si articolera' in sottocommissioni; queste possono essere integrate da docenti universitari delle singole sezioni delle scuole. Esse risulteranno cosi' composte: 1) dal membro di consiglio di sezione della Scuola; 2) da un docente universitario per ognuno degli indirizzi attivati in sede; 3) da un docente dell'area di scienze dell'educazione.