Art. 15.

                       Esclusione dal concorso

    La  direzione  generale  per  il  personale  militare  puo',  con
provvedimento motivato, escludere in qualsiasi momento, i concorrenti
dal concorso ovvero dal corso di pilotaggio aereo, nonche' dichiarare
i medesimi decaduti dalla nomina a comune di 1a classe, a sergente di
complemento  o a guardiamarina di complemento, qualora il difetto dei
prescritti  requisiti venisse accertato durante le selezioni, durante
il corso di pilotaggio aereo, ovvero dopo le predette nomine.
    La  direzione generale per il personale militare potra', inoltre,
prima  della  scadenza  della ferma dodecennale, collocare in congedo
illimitato  gli  ufficiali piloti di complemento per gravi infrazioni
disciplinari,  per  insufficienti  prestazioni  operative, ovvero per
scarso rendimento tecnico-professionale.