Art. 16.

                   Trattamento dei dati personali

    1.  Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675,  i  dati  personali  forniti dai concorrenti saranno raccolti
presso il comando dell'Accademia navale, per le finalita' di gestione
del  concorso  e saranno trattati presso una banca dati automatizzata
anche  successivamente  all'eventuale  instaurazione  del rapporto di
impiego   per  le  finalita'  inerenti  alla  gestione  del  rapporto
medesimo.
    2.  Il  conferimento  di  tali dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno  essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente   interessate  allo  svolgimento  del  concorso  o  alla
posizione  giuridico-economica  del  concorrente, nonche', in caso di
esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale.
    3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge,  tra  i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei,  incompleti  o  raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche'  il  diritto  di  opporsi  al  loro  trattamento  per  motivi
legittimi.
    4.  Tali  diritti  potranno essere fatti valere nei confronti del
Direttore   generale   della  Direzione  generale  per  il  personale
militare,   titolare  del  trattamento  dei  dati.  Responsabile  del
trattamento e' il comandante dell'Accademia navale.
    Il  presente  decreto,  sottoposto  al  controllo  previsto dalla
normativa  vigente,  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
      Roma, 30 marzo 2000
                                    Il comandante generale: Sicurezza
Il direttore generale: Zoldan