Art. 2.

                     Requisiti di partecipazione

    1.  Possono  partecipare  al concorso di cui al precedente art. 1
concorrenti sia di sesso maschile che di sesso femminile, che:
      a)  abbiano  compiuto  il  diciassettesimo  anno  di eta' e non
superato  il  ventitreesimo,  se  concorrenti  di  sesso maschile, il
ventiseiesimo,  se  concorrenti  di  sesso  femminile  alla  data  di
pubblicazione  del  presente  decreto  nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana;
      b) siano celibi/nubili o vedovi/e e, comunque, senza prole;
      c) siano in possesso della cittadinanza italiana;
      d) godano dei diritti civili e politici;
      e)  abbiano,  se  minorenni,  il  consenso  dei genitori, o del
genitore esercente legittimamente l'esclusiva potesta', o del tutore,
a contrarre l'arruolamento volontario nella Marina militare;
      f)  siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria di
secondo  grado  di  durata  quinquennale che consenta l'iscrizione ai
corsi  universitari  oppure di un diploma di istruzione secondaria di
secondo  grado  avente  durata  quadriennale  se  integrato dal corso
annuale  previsto  per  l'accesso  all'Universita'  dall'art. 1 della
legge 11 dicembre 1969, n. 910.
    Sono altresi' validi, ai fini dell'ammissione alla partecipazione
al  concorso,  i  diplomi  di  istruzione secondaria di secondo grado
conseguiti  all'estero,  riconosciuti  equipollenti,  ai  sensi delle
vigenti disposizioni ai titoli di studio conseguiti in Italia.
    A  tal  fine  i  concorrenti  dovranno presentare unitamente alla
domanda   di   partecipazione   al  concorso,  una  dichiarazione  di
equipollenza rilasciata da un Provveditore agli studi di loro scelta,
ovvero  dichiarazione  sostitutiva  ai  sensi  delle disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403;
      g)   non   siano   stati   destituiti,  dispensati  o  decaduti
dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione  ne' siano stati
dimessi  d'autorita',  per motivi disciplinari o di inattitudine alla
vita  militare,  da  accademie, scuole o istituti di formazione delle
Forze armate o dei Corpi armati dello Stato;
      h)  non  siano  stati  dimessi  da  corsi  per allievi piloti o
navigatori  di  una  delle  Forze  armate  o Corpi armati dello Stato
perche' giudicati non idonei a proseguire i corsi stessi per mancanza
di  attitudine  al  volo  o  alla  navigazione  aerea,  o  per motivi
psico-fisici;
      i) per i soli concorrenti di sesso maschile:
        abbiano una statura non inferiore a m. 1,65 e non superiore a
m. 1,90;
        non   siano   stati   riformati   alla   visita   di  leva  o
successivamente ad essa;
        non  siano  stati  dichiarati "obiettori di coscienza" ovvero
ammessi  a  prestare  "servizio civile" ai sensi della legge 8 luglio
1998, n. 230.
    2.   L'ammissione   ai   corsi   e'   subordinata   al   possesso
dell'idoneita' fisica e psico-attitudinale prescritta dalla normativa
in  vigore  per l'ammissione ai corsi di pilotaggio aereo per allievi
ufficiali piloti di complemento della Marina militare, da accertarsi,
per i concorrenti di sesso maschile, secondo le modalita' di cui agli
articoli 8 e 9 del presente decreto.
    Per  i  concorrenti  di sesso femminile, invece, dette modalita',
definite  nel  gia'  citato  decreto ministeriale da emanare ai sensi
dell'art.  1,  comma  5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380, saranno
indicate  nelle  disposizioni  integrative  al  presente  decreto che
verranno  pubblicate  nella gia' citata Gazzetta Ufficiale - 4a serie
speciale  -  del  2 maggio  2000. Detta pubblicazione avra' valore di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
    Nella  stessa  Gazzetta  Ufficiale  -  4a  serie speciale - del 2
maggio  2000  tale  pubblicazione  potra' essere rinviata ad una data
successiva,   compatibilmente   con   le  date  di  spedizione  delle
convocazioni  dei concorrenti agli accertamenti dell'idoneita' fisica
e  psico-attitudinale  da  parte  della  Direzione  Generale  per  il
personale militare. Resta comunque fermo quanto precisato al riguardo
nel precedente art. 1, comma 4.
    3.  Ai  sensi  dell'art.  2,  comma 5, del decreto del Presidente
della  Repubblica  9 maggio  1994,  n. 487, l'ammissione al corso dei
vincitori,  nonche'  le  nomine di cui al successivo art. 12 comma 1,
lettere  b)  e  c),  sono inoltre subordinate all'accertamento, anche
postumo, del possesso dei requisiti di moralita' e condotta stabiliti
per l'ammissione ai concorsi nella Magistratura, da accertarsi con le
modalita' previste dalla vigente normativa.
    4.  I requisiti di partecipazione di cui ai precedenti commi 1, 2
e  3,  salvo  quello di cui al precedente comma 1, lettera a), devono
essere  posseduti  alla data di scadenza del termine di presentazione
delle  domande di ammissione al concorso, indicato al successivo art.
3.   Detti  requisiti  devono  inoltre  essere  mantenuti  sino  alla
ammissione  al corso, per la durata dello stesso e fino alla nomina a
guardiamarina di complemento.