Art. 2. Requisiti di partecipazione 1. Possono partecipare al concorso di cui al precedente art. 1 concorrenti sia di sesso maschile che di sesso femminile, che: a) abbiano compiuto il diciassettesimo anno di eta' e non superato il ventitreesimo, se concorrenti di sesso maschile, il ventiseiesimo, se concorrenti di sesso femminile alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; b) siano celibi/nubili o vedovi/e e, comunque, senza prole; c) siano in possesso della cittadinanza italiana; d) godano dei diritti civili e politici; e) abbiano, se minorenni, il consenso dei genitori, o del genitore esercente legittimamente l'esclusiva potesta', o del tutore, a contrarre l'arruolamento volontario nella Marina militare; f) siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale che consenta l'iscrizione ai corsi universitari oppure di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado avente durata quadriennale se integrato dal corso annuale previsto per l'accesso all'Universita' dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910. Sono altresi' validi, ai fini dell'ammissione alla partecipazione al concorso, i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado conseguiti all'estero, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni ai titoli di studio conseguiti in Italia. A tal fine i concorrenti dovranno presentare unitamente alla domanda di partecipazione al concorso, una dichiarazione di equipollenza rilasciata da un Provveditore agli studi di loro scelta, ovvero dichiarazione sostitutiva ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403; g) non siano stati destituiti, dispensati o decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ne' siano stati dimessi d'autorita', per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole o istituti di formazione delle Forze armate o dei Corpi armati dello Stato; h) non siano stati dimessi da corsi per allievi piloti o navigatori di una delle Forze armate o Corpi armati dello Stato perche' giudicati non idonei a proseguire i corsi stessi per mancanza di attitudine al volo o alla navigazione aerea, o per motivi psico-fisici; i) per i soli concorrenti di sesso maschile: abbiano una statura non inferiore a m. 1,65 e non superiore a m. 1,90; non siano stati riformati alla visita di leva o successivamente ad essa; non siano stati dichiarati "obiettori di coscienza" ovvero ammessi a prestare "servizio civile" ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230. 2. L'ammissione ai corsi e' subordinata al possesso dell'idoneita' fisica e psico-attitudinale prescritta dalla normativa in vigore per l'ammissione ai corsi di pilotaggio aereo per allievi ufficiali piloti di complemento della Marina militare, da accertarsi, per i concorrenti di sesso maschile, secondo le modalita' di cui agli articoli 8 e 9 del presente decreto. Per i concorrenti di sesso femminile, invece, dette modalita', definite nel gia' citato decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380, saranno indicate nelle disposizioni integrative al presente decreto che verranno pubblicate nella gia' citata Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - del 2 maggio 2000. Detta pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. Nella stessa Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - del 2 maggio 2000 tale pubblicazione potra' essere rinviata ad una data successiva, compatibilmente con le date di spedizione delle convocazioni dei concorrenti agli accertamenti dell'idoneita' fisica e psico-attitudinale da parte della Direzione Generale per il personale militare. Resta comunque fermo quanto precisato al riguardo nel precedente art. 1, comma 4. 3. Ai sensi dell'art. 2, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, l'ammissione al corso dei vincitori, nonche' le nomine di cui al successivo art. 12 comma 1, lettere b) e c), sono inoltre subordinate all'accertamento, anche postumo, del possesso dei requisiti di moralita' e condotta stabiliti per l'ammissione ai concorsi nella Magistratura, da accertarsi con le modalita' previste dalla vigente normativa. 4. I requisiti di partecipazione di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, salvo quello di cui al precedente comma 1, lettera a), devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso, indicato al successivo art. 3. Detti requisiti devono inoltre essere mantenuti sino alla ammissione al corso, per la durata dello stesso e fino alla nomina a guardiamarina di complemento.