Art. 12.

            Documenti di rito per la nomina degli idonei

    I  candidati  per  i quali il competente Consiglio di Facolta' ha
proposto la nomina, riceveranno comunicazione diretta dal Rettore.
    Gli  stessi,  se cittadini italiani o di altro Stato della Unione
europea,  pena  la  decadenza  dal  diritto  alla  nomina, devono far
pervenire  la  seguente  documentazione  entro  il  termine stabilito
dall'Amministrazione:
      1) dichiarazione resa ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge
4 gennaio  1968,  n. 15  e dell'articolo 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 dalla quale risulti:
        a) data e luogo di nascita;
        b) cittadinanza;
        c) godimento dei diritti politici;
        d) carichi giudiziali pendenti;
        e) la  posizione agli effetti dell'adempimento degli obblighi
militari;
        f) il numero del codice fiscale;
        g) la composizione del nucleo familiare;
        h) gli  impieghi ricoperti alle dipendenze dello Stato, delle
Regioni,  delle  Province,  dei  Comuni  o  di  altri enti pubblici o
privati  e,  in  caso  affermativo, l'opzione per il nuovo impiego ai
sensi dell'articolo 8 della legge 18 marzo 1958, n. 311.
    Le  dichiarazioni  relative  ai  punti  c)  e d) devono riportare
l'indicazione  del  possesso  del requisito alla data di scadenza del
bando.
    Qualora  il candidato cui il Consiglio di Facolta' ha proposto la
nomina  sia  dipendente  di  ruolo  di  amministrazioni  pubbliche e'
tenuto, all'atto della presa di servizio, a presentare un certificato
di    servizio    con   l'indicazione   della   retribuzione   goduta
nell'amministrazione di appartenenza.
    La dichiarazione di cui al punto 1) sara' resa su modelli inviati
in  allegato  alla  comunicazione  di  cui  al  1  comma del presente
articolo.
    Qualora lo stesso sia cittadino extracomunitario, deve presentare
nel  termine  stabilito  dall'amministrazione,  pena  la decadenza al
diritto alla nomina, i seguenti documenti:
      1) certificato di nascita;
      2)   certificato   equipollente  al  certificato  generale  del
casellario  giudiziale  rilasciato  dalla  competente autorita' dello
Stato  di  cui  il  candidato  straniero  e'  cittadino. Il candidato
straniero,  se risiede in Italia, oltre al certificato anzidetto deve
autocertificare  anche  la  mancanza  di condanne penali e di carichi
pendenti.
      3) certificato attestante la cittadinanza;
      4) certificato attestante il godimento dei diritti politici.
    I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) devono essere di data non
anteriore  a  sei  mesi  dalla  data  di comunicazione dell'esito del
concorso.
    Il   certificato   relativo   al   punto   n. 4)  deve  riportare
l'indicazione  del  possesso  del requisito alla data di scadenza del
bando.
    I  certificati  rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato
di  cui  il  vincitore  e'  cittadino  debbono  essere  conformi alle
disposizioni  vigenti  nello Stato stesso e debbono, altresi', essere
legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane.
    Agli  atti  e  documenti  redatti in lingua straniera deve essere
allegata  una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al
testo  straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica
o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
    I  cittadini  extracomunitari  residenti  in  Italia  secondo  le
disposizioni  del regolamento anagrafico della popolazione residente,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989,
n. 223,  possono  utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli
articoli  2  e  4  della legge 4 gennaio 1968, n. 15, (allegati "C" e
"D")  limitatamente  ai  casi  in  cui si tratti di comprovare stati,
fatti  e  qualita'  personali certificabili o attestabili da parte di
soggetti pubblici o privati italiani.