Art. 5.

                            Pubblicazioni

    Il  candidato  puo'  produrre  le  pubblicazioni in originale, in
copia  conforme  oppure  puo'  rendere  la  dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta' di essere a conoscenza del fatto che la copia
delle  pubblicazioni e' conforme all'originale, compilando l'allegato
"D".
    Nelle   pubblicazioni   deve  risultare  l'anno  e  il  luogo  di
pubblicazione.
    I  lavori  scientifici sono considerati pubblicazioni nel momento
in  cui  vengano  pubblicati  sotto  forma di volume o di parte di un
volume  o di articolo di un periodico a stampa a cura di un editore o
stampatore esterno all'istituzione di appartenenza del candidato. Per
lavori  scientifici  che  non rispondano a tali requisiti o che siano
diffusi  per  via  elettronica  o su altri supporti si deve attestare
l'avvenuto deposito del prescritto numero di copie su carta presso la
Prefettura  e  la  Procura  della Repubblica ai sensi dell'art. 1 del
decreto   legislio  n. 660/1945,  mediante  presentazione  di  idonea
documentazione,  oppure  mediante dichiarazione sostitutiva (allegato
"D")  del  candidato sotto la propria responsabilita', ai sensi della
legge 4 gennaio 1968, n. 15, da unire alla domanda.
    Nelle  pubblicazioni scientifiche in collaborazione l'apporto del
candidato  deve essere individuato sulla base di quanto risulta dalla
pubblicazione  stessa  o,  in mancanza, dalla coerenza della medesima
con l'attivita' scientifica complessiva del candidato.
    Il   numero  massimo  delle  pubblicazioni  presentabili  per  la
valutazione e' indicato all'art. 1 del presente bando.