Art. 9. Adempimenti delle commissioni giudicatrici Valutazione titoli e prove I lavori delle commissioni giudicatrici si svolgono presso l'Universita' degli studi di Udine. Le commissioni giudicatrici, per procedere alla valutazione comparativa dei candidati, predeterminano i criteri di massima e li consegnano, senza indugio, al responsabile del procedimento di cui all'art. 15, il quale ne assicura la pubblicita' presso la sede del rettorato e delle facolta' che hanno richiesto il bando. I criteri sono pubblicizzati almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori della commissione. La valutazione comparativa avviene sulla base dei seguenti elementi: a) curriculum; b) titoli di operosita' didattica, scientifica ed organizzativa; c) pubblicazioni scientifiche; d) prova didattica, se prevista Le commissioni giudicatrici valutano in primo luogo il curriculum, i titoli e le pubblicazioni scientifiche, presentati da ciascun candidato. Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare specificatamente nelle valutazioni comparative: a) l'attivita' didattica svolta; b) i servizi prestati negli atenei italiani e stranieri; c) i servizi prestati negli enti di ricerca, italiani e stranieri; d) l'attivita' di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati italiani e stranieri; e) il titolo di dottore di ricerca; f) la fruizione di borse di studio finalizzate ad attivita' di ricerca; g) la fruizione di assegni o contratti di ricerca; h) l'attivita' in campo clinico relativamente ai settori scientifico-disciplinari in cui sia richiesta tale specifica competenza; i) l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca; j) il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale; k) la produzione di strumenti e sussidi per la didattica; l) le attivita' organizzative e promozionali e le acquisizioni di risorse a favore degli enti di appartenenza. Le commissioni giudicatrici, nel valutare le pubblicazioni dei candidati, prendono in considerazione i seguenti criteri: a) originalita' ed innovativita' della produzione scientifica e rigore metodologico; b) apporto individuale del candidato; c) congruenza della attivita' del candidato con le discipline ricomprese nel settore scientifico disciplinare per il quale e' bandita la procedura ovvero con tematiche interdisciplinari che la comprendano; d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunita' scientifica; e) continuita' temporale della produzione scientifica in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore disciplinare. A tal fine faranno ricorso, ove possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale. Dopo la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, i candidati che non rivestono la qualifica di professore associato sostengono una prova didattica su tema da assegnarsi con 24 ore di anticipo. Sono esonerati dalla prova didattica anche i candidati che, all'inizio dei lavori della commissione, risultino vincitori di concorsi a posti di professore associato, i cui atti siano gia' stati approvati con decreto ministeriale, ancorche' in attesa di nomina. Sono invece tenuti a sostenere la prova didattica coloro che, gia' vincitori di concorso a professore associato, abbiano rinunciato alla nomina, e coloro che siano cessati dalla qualifica di professore associato. Per professore associato si intende soltanto colui che rivesta tale qualifica nelle Universita' della Repubblica. La prova didattica e' pubblica. Il diario con l'indicazione del giorno, del mese e dell'ora in cui la medesima avra' luogo e' notificato agli interessati tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno non meno di venti giorni prima dello svolgimento della prova stessa. Per sostenere la prova suddetta i candidati devono essere muniti di valido documento di riconoscimento. Al termine dei lavori la commissione, con propria deliberazione assunta con la maggioranza dei componenti, dichiara inequivocabilmente i nominativi di non piu' di tre idonei, per ciascun posto bandito. La relazione riassuntiva dei lavori svolti con annessi i giudizi individuali e collegiali e' pubblicata nel "Bollettino ufficiale" del Ministero dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, affissa all'Albo Ufficiale dell'Universita' e resa pubblica per via telematica. Le commissioni, conclusi i lavori, consegnano al Responsabile del procedimento gli atti concorsuali. Le commissioni giudicatrici devono concludere la procedura di valutazione comparativa entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina. Il Rettore puo' prorogare, per una sola volta e per non piu' di quattro mesi, il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro la proroga, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.