Art. 4.

              Attivita' delle commissioni giudicatrici

    1. La commissione giudicatrice compila, per la classe di concorso
e  per ciascuna delle regioni per le quali i candidati hanno prodotto
domanda  di  partecipazione,  distinte graduatorie di merito, nonche'
distinti  elenchi  degli  abilitati  e distinti elenchi dei candidati
che,  gia'  in  possesso  di  abilitazione,  abbiano  partecipato  al
concorso,   al   solo   fine   di  avvalersi  del  miglior  punteggio
eventualmente conseguito nelle prove di esame.
    2. Le  graduatorie  di merito e gli elenchi, di cui al precedente
comma,    sono    approvati    dall'ufficio   scolastico   che   cura
l'organizzazione   del  concorso,  svolto  a  livello  interregionale
secondo  le  disposizioni di cui all'art. 14 del bando di concorso 1o
aprile 1999, citato in premessa.
    3. Le  graduatorie  di  merito e gli elenchi sono quindi inviati,
insieme  ai relativi atti, agli uffici originariamente competenti per
territorio previsti dal bando.
    4. Le  attivita'  di  contenzioso sono di competenza dell'ufficio
che  cura  la  gestione  unificata  del concorso, salvo quelle che al
momento  della  trasmissione  dei  plichi  siano  gia' state poste in
essere  dall'ufficio  che ha ricevuto le domande di partecipazione al
concorso.

                               Art. 5,


                           Norme di rinvio

    1. Per  quanto  non  previsto  dal presente decreto, si fa rinvio
alle  disposizioni  contenute  o richiamante nei bandi di concorso di
cui alle premesse.
    Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.
      Roma, 31 marzo 2000
                                  Il direttore generale: Paradisi