Art. 5. Pubblicazioni Le pubblicazioni che i candidati intendono far valere ai fini della valutazione comparativa, con un elenco firmato, vanno inviate con apposito plico raccomandato o consegnate a mano all'ufficio protocollo entro lo stesso termine previsto per la presentazione delle domande. Le pubblicazioni che non risultino inviate, in plico raccomandato, o consegnate a mano nel termine previsto dal precedente primo comma non potranno essere prese in considerazione dalle commissioni giudicatrici. E' facolta' del candidato inviare copia delle medesime pubblicazioni a ciascun componente la commissione giudicatrice. Sui plichi contenenti le pubblicazioni deve essere riportata la dicitura "Pubblicazioni: procedura di valutazione comparativa per posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia" e devono essere indicati chiaramente la sigla e il titolo del settore scientifico disciplinare e la facolta' per il quale l'interessato intende partecipare, nonche' il cognome, nome e indirizzo del candidato. Il candidato puo' produrre le pubblicazioni in originale, in copia conforme oppure puo' rendere la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di essere a conoscenza del fatto che la copia delle pubblicazioni e' conforme all'originale. La dichiarazione di conformita' puo' essere resa in un unico documento complessivamente per tutte le pubblicazioni non presentate in originale o in copia autenticata, riportandone l'elenco. Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia debbono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660: "Ogni stampatore ha l'obbligo di consegnare, per ogni qualsivoglia suo stampato o pubblicazione, quattro esemplari alla prefettura della provincia nella quale ha sede l'officina grafica ed un esemplare alla locale Procura della Repubblica". Le pubblicazioni devono essere prodotte nella lingua originale e, se diversa dall'italiano o dall'inglese, devono essere accompagnate da una traduzione in una delle lingue indicate. Il candidato che partecipa a piu' procedure di valutazione comparativa deve far pervenire tante copie di pubblicazioni, con annesso elenco, quante sono le procedure di valutazione comparativa a cui partecipa. Il numero massimo delle pubblicazioni valutabili, ove previsto, e' indicato all'art. 1 del presente bando. E' fatta salva la possibilita' di presentare un elenco completo delle pubblicazioni allegato al curriculum. I candidati che presenteranno o invieranno un numero di pubblicazioni superiore al limite eventualmente previsto dall'art. 1, saranno invitati ad indicare, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione di apposita raccomandata, quali pubblicazioni, nel numero limite consentito dal bando, intendano sottoporre alla valutazione della commissione. Decorso inutilmente tale termine, il candidato che non avra' indicato quali pubblicazioni intende sottoporre alla valutazione della commissione sara' escluso dalla procedura con decreto motivato del rettore.