Art. 10. Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni I membri delle commissioni giudicatrici, al termine dei lavori concorsuali, sono tenuti a restituire a ciascun candidato, tramite gli uffici dell'Universita' e degli Osservatori di appartenenza, a spese dei destinatari, le pubblicazioni e i documenti loro pervenuti. I candidati dovranno provvedere, sempre a loro spese, al recupero delle pubblicazioni inviate alla sede dell'Osservatorio presso cui si sono svolti i lavori concorsuali, entro tre mesi dall'espletamento del concorso. L'Osservatorio, trascorso tale termine, non sara' responsabile in alcun modo delle suddette pubblicazioni.