Art. 10.

          Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni

    I  membri  delle  commissioni giudicatrici, al termine dei lavori
concorsuali,  sono  tenuti  a restituire a ciascun candidato, tramite
gli  uffici  dell'Universita'  e degli Osservatori di appartenenza, a
spese dei destinatari, le pubblicazioni e i documenti loro pervenuti.
    I candidati dovranno provvedere, sempre a loro spese, al recupero
delle pubblicazioni inviate alla sede dell'Osservatorio presso cui si
sono  svolti  i  lavori concorsuali, entro tre mesi dall'espletamento
del  concorso.  L'Osservatorio,  trascorso  tale  termine,  non sara'
responsabile in alcun modo delle suddette pubblicazioni.