Art. 2.

               Requisiti per l'ammissione ai concorsi

    La  partecipazione ai concorsi di cui all'art. 1 e' libera, senza
limitazioni  in  relazione  alla  cittadinanza ed al titolo di studio
posseduti dai candidati.
    Non possono partecipare ai suddetti concorsi:
      1) coloro  che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e
politici;
      2) coloro  che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso  una  pubblica  amministrazione  per persistente insufficiente
rendimento;
      3) coloro  che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego
statale,   ai   sensi  dell'art. 127,  lettera  d)  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
      4) gli astronomi straordinari e ordinari in servizio presso gli
Osservatori astronomici e astrofisici italiani.
    I  requisiti  per  ottenere l'ammissione debbono essere posseduti
alla  data  di  scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande.