Art. 3.

                        Domande di ammissione

    Coloro che intendono partecipare ai concorsi predetti sono tenuti
a  farne  domanda  al  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica    e   tecnologica   -   Dipartimento   per   l'autonomia
universitaria  e  gli  studenti  - Ufficio VI, piazza Kennedy n. 20 -
00144  Roma,  entro  il  termine  perentorio  di  sessanta  giorni  a
decorrere  dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione
del presente bando. Ad esso e' allegato, ad ogni buon fine, lo schema
di domanda.
    La  domanda  di  ammissione  al  concorso  da  redigersi in carta
semplice ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 370, si considerera'
prodotta  in  tempo  utile  anche se spedita a mezzo raccomandata con
avviso  di  ricevimento  entro  il termine indicato. A tal fine fara'
fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
    Qualora  il  termine di scadenza indicato cada in giorno festivo,
la scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
    Ai  sensi  dell'art. 3, comma 5 della legge n. 127/1997, la firma
apposta  dal  candidato  in  calce  alla  domanda  non e' soggetta ad
autenticazione.
    I  candidati  stranieri dovranno presentare domanda di ammissione
in lingua italiana, con esclusione di altre lingue.
    Il  candidato dovra' indicare con precisione il concorso al quale
intende partecipare (estremi del bando, settore).
    Il  candidato  che  intenda  partecipare  a  piu'  concorsi  deve
presentare  distinte  domande  facendo  menzione  in ciascuna di esse
degli altri concorsi ai quali ha chiesto di essere ammesso.
    Nella  domanda  il candidato deve chiaramente indicare il proprio
nome  e  cognome,  data e luogo di nascita e codice fiscale. Le donne
coniugate debbono indicare il nome da nubile.
    Il  candidato  deve  altresi'  dichiarare  sotto la sua personale
responsabilita':
      1) la residenza anagrafica;
      2)  la  cittadinanza  posseduta  (sono  equiparati ai cittadini
dello Stato, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
      3)   di  essere  iscritto  nelle  liste  elettorali  indicando,
eventualmente,  i  motivi  della non iscrizione o cancellazione dalle
medesime;  i  candidati cittadini di Stati esteri dovranno dichiarare
di godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o
provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento degli stessi;
      4) eventuali condanne riportate;
      5)  di  non  essere  stato destituito o dispensato dall'impiego
presso  una  pubblica  amministrazione  per persistente insufficiente
rendimento  e  di  non essere stato dichiarato decaduto da un impiego
statale,   ai  sensi  dell'art. 127,  lettera  d),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
      6) di aver ottemperato alle disposizioni relative agli obblighi
militari (solo per i cittadini italiani);
      7)  di  non  essere  in servizio come astronomo straordinario o
ordinario presso gli Osservatori astronomici e astrofisici italiani.
    Nella  domanda deve essere indicato il domicilio che il candidato
elegge  ai  fini del concorso. Ogni eventuale variazione dello stesso
dovra'  essere  tempestivamente  comunicata  all'ufficio cui e' stata
indirizzata l'istanza di partecipazione.
    Il candidato dovra' allegare alla domanda:
      1)  qualsiasi  documento  che  sia  ritenuto  utile ai fini del
concorso;
      2)  un  curriculum  in  duplice  copia  della propria attivita'
scientifica;
      3) un elenco, in duplice copia, di tutti i documenti presentati
in  allegato  alla  domanda,  nonche' delle pubblicazioni che saranno
presentate con le modalita' del successivo art. 5.
    Sia   il   curriculum   sia   l'elenco   dei  documenti  e  delle
pubblicazioni devono essere datati e firmati dal candidato.
    I  documenti  e  i  certificati  devono  essere prodotti in carta
semplice ai sensi dell'art. 1 della legge 23 agosto 1988, n. 370.
    I  candidati  italiani e i cittadini di Stati dell'Unione europea
possono  dimostrare il possesso dei titoli sopra indicati mediante le
dichiarazioni sostitutive di certificazione amministrativa consentite
dalla  legge n. 15/1968 e dal decreto del Presidente della Repubblica
n. 403/1998.
    I  titoli possono altresi' essere prodotti in originale, in copia
autenticata   ovvero   in   copia   fotostatica  dichiarata  conforme
all'originale   mediante   dichiarazione   sostitutiva  dell'atto  di
notorieta',  ai  sensi  dell'art. 2  del decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.
    I   candidati  cittadini  extracomunitari  residenti  in  Italia,
secondo  le disposizioni del regolamento anagrafico della popolazione
residente  approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica
30 maggio   1989,   n. 223,   possono   utilizzare  le  dichiarazioni
sostitutive  in  parola  limitatamente  ai  casi  in cui si tratti di
comprovare   stati,   fatti  e  qualita'  personali  certificabili  o
attestabili  da  parte  di  soggetti  pubblici o privati italiani, ai
sensi   dell'art. 5,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 403/1998.
    I  certificati  rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato
extracomunitario  di  cui  lo  straniero  e' cittadino debbono essere
conformi  alle  disposizioni  vigenti  nello  Stato  stesso e debbono
altresi'  essere  legalizzati  dalle  competenti  autorita' consolari
italiane.
    Non  e'  consentito  il  riferimento  a documenti o pubblicazioni
presentati  presso  questa  od  altre  amministrazioni  o a documenti
allegati a domanda di partecipazione ad altro concorso.