Art. 5. Pubblicazioni Le pubblicazioni, con un'elenco delle stesse firmato ed identico a quello trasmesso al Ministero, vanno inviate con apposito plico raccomandato, o consegnate a mano al competente ufficio amministrativo della sede indicata nel decreto costitutivo delle commissioni giudicatrici entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le pubblicazioni erroneamente inviate al Ministero o a sede diversa non saranno prese in considerazione. Sui plichi contenenti le pubblicazioni deve essere riportata la dicitura ""Pubblicazioni: concorso a posti di astronomo straordinario" e deve essere indicato chiaramente il settore per il quale l'interessato intende partecipare, nonche' il cognome, nome e indirizzo del candidato. Il candidato puo' produrre le pubblicazioni in originale, in copia autenticata, ovvero in copia fotostatica dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' in cui se ne attesti la conformita' all'originale ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998. Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia debbono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660. Le pubblicazioni debbono essere prodotte nella lingua di origine e tradotte in una delle seguenti lingue: italiano, latino, francese, inglese, tedesco e spagnolo. I testi tradotti possono essere presentati in copie dattiloscritte insieme con il testo stampato nella lingua originale. Le pubblicazioni che non risultino inviate, in plico raccomandato o consegnato a mano, nel termine previsto dal precedente primo comma non potranno essere prese in considerazione dalle commissioni giudicatrici. E' facolta' del candidato inviare copia delle medesime pubblicazioni a ciascun componente la commissione giudicatrice.