Art. 5.

                            Pubblicazioni

    Le  pubblicazioni, con un'elenco delle stesse firmato ed identico
a  quello  trasmesso  al  Ministero, vanno inviate con apposito plico
raccomandato,   o   consegnate   a   mano   al   competente   ufficio
amministrativo  della  sede  indicata  nel  decreto costitutivo delle
commissioni giudicatrici entro il termine perentorio di trenta giorni
dalla   pubblicazione   nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
    Le  pubblicazioni  erroneamente  inviate  al  Ministero  o a sede
diversa non saranno prese in considerazione.
    Sui  plichi  contenenti le pubblicazioni deve essere riportata la
dicitura    ""Pubblicazioni:    concorso   a   posti   di   astronomo
straordinario"  e  deve essere indicato chiaramente il settore per il
quale  l'interessato  intende partecipare, nonche' il cognome, nome e
indirizzo del candidato.
    Il  candidato  puo'  produrre  le  pubblicazioni in originale, in
copia  autenticata,  ovvero  in copia fotostatica dichiarata conforme
all'originale   mediante   dichiarazione   sostitutiva  dell'atto  di
notorieta' in cui se ne attesti la conformita' all'originale ai sensi
dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998.
    Per  i  lavori  stampati  all'estero  deve risultare la data e il
luogo  di  pubblicazione.  Per  i  lavori  stampati in Italia debbono
essere  adempiuti  gli  obblighi  previsti  dall'art. 1  del  decreto
legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660.
    Le  pubblicazioni debbono essere prodotte nella lingua di origine
e  tradotte in una delle seguenti lingue: italiano, latino, francese,
inglese,   tedesco  e  spagnolo.  I  testi  tradotti  possono  essere
presentati  in  copie  dattiloscritte  insieme  con il testo stampato
nella lingua originale.
    Le pubblicazioni che non risultino inviate, in plico raccomandato
o  consegnato a mano, nel termine previsto dal precedente primo comma
non   potranno  essere  prese  in  considerazione  dalle  commissioni
giudicatrici.
    E'   facolta'   del   candidato   inviare  copia  delle  medesime
pubblicazioni a ciascun componente la commissione giudicatrice.