Art. 7.

                             Ricusazione

    Eventuali  istanze  di ricusazione di uno o piu' componenti delle
commissioni   giudicatrici  da  parte  dei  candidati  devono  essere
proposte  nel  termine  perentorio  di  trenta  giorni  dalla data di
pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
decreto  ministeriale  di cui al comma 6 del precedente art. 6. Se la
causa  di ricusazione e' sopravvenuta, purche' anteriore alla data di
insediamento   della   commissione,  il  termine  decorre  dalla  sua
insorgenza.
    Il  rigetto  dell'istanza  di ricusazione non puo' essere dedotto
come causa di successiva ricusazione.