Art. 8.

             Adempimenti delle commissioni giudicatrici

    Le   commissioni  giudicatrici  per  procedere  alla  valutazione
comparativa  dei  candidati, predeterminano i criteri di massima e li
consegnano,  senza  indugio  al  responsabile del procedimento di cui
all'art. 13, il quale ne assicura la pubblicita' presso le sedi degli
Osservatori   che   hanno   richiesto   il   bando.  I  criteri  sono
pubblicizzati almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori
della commissione.
    Le commissioni giudicatrici valutano in primo luogo il curriculum
e le pubblicazioni scientifiche presentati da ciascun candidato.
    Le  pubblicazioni  redatte  in  collaborazione  con  membri della
commissione   giudicatrice   o   con  terzi  saranno  preliminarmente
esaminate  dalla  commissione  all'esclusivo  fine  di  accertare  la
possibilita'  di  enucleare  l'apporto del candidato, secondo criteri
prefissati.
    Le commissioni giudicatrici, nel valutare il curriculum, i titoli
e   le   pubblicazioni   scientifiche   dei   candidati,  tengono  in
considerazione i seguenti criteri:
      a) originalita' ed innovativita' della produzione scientifica e
rigore metodologico;
      b) apporto    individuale   del   candidato   nei   lavori   in
collabo-razione;
      c) congruenza  della  complessiva  attivita'  del  candidato in
relazione al settore per il quale e' bandito il concorso;
      d) rilevanza  scientifica  della  collocazione editoriale delle
pubblicazioni   e   loro   diffusione   all'interno  della  comunita'
scientifica;
      e) continuita'   temporale   della  produzione  scientifica  in
relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore.
    A  tal  fine  faranno  anche  ricorso, ove possibile, a parametri
riconosciuti in ambito scientifico internazionale.
    Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare specificatamente:
      a) l'attivita' didattica svolta;
      b) i  servizi  prestati  nelle Universita', negli Osservatori e
negli Enti di ricerca italiani e stranieri;
      c) l'attivita'  di  ricerca,  comunque  svolta, presso soggetti
pubblici e privati italiani e stranieri;
      d) i  titoli  di  dottore  di ricerca, la fruizione di borse di
studio finalizzate ad attivita' di ricerca, la fruizione di assegni o
contratti di ricerca;
      e) l'organizzazione,  direzione  e  coordinamento  di gruppi di
ricerca;
      f) il   coordinamento   di  iniziative  in  campo  didattico  e
scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale.
    Al   termine  dei  lavori  la  commissione  redige  una  motivata
relazione  analitica  in  cui  sono  riportati  i  giudizi di ciascun
commissario  e  quello  complessivo  della  commissione  sui  singoli
candidati in base ai quali essa propone, previo esame comparativo dei
candidati e successiva votazione, i vincitori in numero non superiore
ai posti messi a concorso ed in ordine alfabetico.
    La  relazione  sara'  pubblicata  nel  "Bollettino ufficiale" del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
    Le  commissioni,  conclusi  i  lavori, consegneranno al direttore
dell'Osservatorio   di   svolgimento  dei  lavori  stessi,  o  ad  un
funzionario a tal fine delegato, gli atti concorsuali in plico chiuso
e  sigillato  con l'apposizione delle firme di tutti i commissari sui
lembi  di  chiusura.  Sara'  cura  del direttore disporre l'immediata
consegna,  personalmente o a mezzo di funzionario delegato, del plico
integro  al  Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica  -  Dipartimento  per  l'autonomia  universitaria  e  gli
studenti - Ufficio VI.