Art. 8. Adempimenti delle commissioni giudicatrici Le commissioni giudicatrici per procedere alla valutazione comparativa dei candidati, predeterminano i criteri di massima e li consegnano, senza indugio al responsabile del procedimento di cui all'art. 13, il quale ne assicura la pubblicita' presso le sedi degli Osservatori che hanno richiesto il bando. I criteri sono pubblicizzati almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori della commissione. Le commissioni giudicatrici valutano in primo luogo il curriculum e le pubblicazioni scientifiche presentati da ciascun candidato. Le pubblicazioni redatte in collaborazione con membri della commissione giudicatrice o con terzi saranno preliminarmente esaminate dalla commissione all'esclusivo fine di accertare la possibilita' di enucleare l'apporto del candidato, secondo criteri prefissati. Le commissioni giudicatrici, nel valutare il curriculum, i titoli e le pubblicazioni scientifiche dei candidati, tengono in considerazione i seguenti criteri: a) originalita' ed innovativita' della produzione scientifica e rigore metodologico; b) apporto individuale del candidato nei lavori in collabo-razione; c) congruenza della complessiva attivita' del candidato in relazione al settore per il quale e' bandito il concorso; d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunita' scientifica; e) continuita' temporale della produzione scientifica in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore. A tal fine faranno anche ricorso, ove possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale. Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare specificatamente: a) l'attivita' didattica svolta; b) i servizi prestati nelle Universita', negli Osservatori e negli Enti di ricerca italiani e stranieri; c) l'attivita' di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati italiani e stranieri; d) i titoli di dottore di ricerca, la fruizione di borse di studio finalizzate ad attivita' di ricerca, la fruizione di assegni o contratti di ricerca; e) l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca; f) il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale. Al termine dei lavori la commissione redige una motivata relazione analitica in cui sono riportati i giudizi di ciascun commissario e quello complessivo della commissione sui singoli candidati in base ai quali essa propone, previo esame comparativo dei candidati e successiva votazione, i vincitori in numero non superiore ai posti messi a concorso ed in ordine alfabetico. La relazione sara' pubblicata nel "Bollettino ufficiale" del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. Le commissioni, conclusi i lavori, consegneranno al direttore dell'Osservatorio di svolgimento dei lavori stessi, o ad un funzionario a tal fine delegato, gli atti concorsuali in plico chiuso e sigillato con l'apposizione delle firme di tutti i commissari sui lembi di chiusura. Sara' cura del direttore disporre l'immediata consegna, personalmente o a mezzo di funzionario delegato, del plico integro al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica - Dipartimento per l'autonomia universitaria e gli studenti - Ufficio VI.