Art. 11. Obblighi dei dottorandi I partecipanti al dottorato hanno l'obbligo di frequentare il corso di dottorato e di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo le modalita' che saranno fissate dal Collegio dei docenti. Ai termine di ciascun anno accademico, i partecipanti al dottorato avranno l'obbligo di presentare al coordinatore una relazione dettagliata delle attivita' e delle ricerche svolte, controfirmata dal docente responsabile.