Art. 8. Ammissione ai corsi I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni corso di dottorato. Il candidato che, in base alla graduatoria finale, sia risultato tra gli ammessi al corso decade dall'ammissione qualora non esprima la propria accettazione entro quindici giorni dalla comunicazione dell'esito del concorso. Subentra, in tal caso, il candidato che segue nella graduatoria. Il subentro si verifica, altresi', qualora qualcuno degli ammessi rinunci entro tre mesi dall'inizio effettivo del corso. In caso di utile collacamento in piu' graduatorie, il candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato. L'ammontare annuo dei contributi per l'accesso ai corsi e per la relativa frequenza e' di L. 1.500.000, graduato secondo fasce di condizione economica definite in analogia con tasse e contributi studenteschi e cosi' suddiviso: prima rata L. 500.000 (da versare all'atto dell'iscrizione); seconda rata L. 1.000.000. I cittadini stranieri che abbiano superato le prove d'esame sono ammessi al corso di dottorato, senza borsa di studio, in soprannumero, nel limite della meta' del posti istituiti con arrotondamento all'unita' per eccesso.