Art. 5.

                 Uso della lingua italiana e tedesca

    Dal  momento che ai sensi dell'art. 99 del decreto del Presidente
della  Repubblica  31 agosto  1972,  n. 670  (Statuto speciale per il
Trentino-Alto  Adige)  e  del decreto del Presidente della Repubblica
15 luglio  1988,  n. 574 (norme di attuazione dello statuto speciale)
nella  regione  Trentino-Alto Adige la lingua tedesca e' parificata a
quella  italiana,  i candidati hanno facolta' di produrre la domanda,
il  curriculum,  i  documenti  e titoli e l'elenco di tutti i titoli,
documenti e pubblicazioni in lingua italiana o tedesca.
    L'Universita'  provvedera'  alle  necessarie traduzioni in lingua
italiana.
    Agli  atti  e  documenti non redatti in lingua italiana o tedesca
dovra'  essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata
come   conforme   al   testo   straniero,  redatta  dalla  competente
rappresentanza   diplomatica   o  consolare  italiana  ovvero  da  un
traduttore ufficiale.