Art. 5. Uso della lingua italiana e tedesca Dal momento che ai sensi dell'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574 (norme di attuazione dello statuto speciale) nella regione Trentino-Alto Adige la lingua tedesca e' parificata a quella italiana, i candidati hanno facolta' di produrre la domanda, il curriculum, i documenti e titoli e l'elenco di tutti i titoli, documenti e pubblicazioni in lingua italiana o tedesca. L'Universita' provvedera' alle necessarie traduzioni in lingua italiana. Agli atti e documenti non redatti in lingua italiana o tedesca dovra' essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata come conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana ovvero da un traduttore ufficiale.