Art. 7.

                Lavori delle commissioni giudicatrici

    Le commissioni giudicatrici sono composte secondo quanto previsto
dall'articolo 2 della legge n. 210/1998 e dall'articolo 3 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n.  390/1998  e sono nominate con
decreto  del  presidente  del  Consiglio  dell'Universita' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale e sul sito web dell'Universita'.
    La commissione deve concludere i suoi lavori entro sei mesi dalla
medesima data.
    Eventuali  istanze  di  ricusazione  dei  commissari da parte dei
candidati   devono   essere  presentate  entro  trenta  giorni  dalla
pubblicazione  del decreto di nomina della commissione nella Gazzetta
Ufficiale.   Decorso   tale   temine  non  sono  ammesse  istanze  di
ricusazione.
    La   prima   convocazione   della   commissione  giudicatrice  e'
effettuata  dal  membro  designato dalla facolta' entro trenta giorni
dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di nomina.
    La prima riunione della Commissione deve comunque tenersi decorso
il  termine  di  trenta  giorni  dalla  pubblicazione  del decreto di
nomina.
    Per  comprovati  ed  eccezionali  motivi segnalati dal presidente
della  commissione  almeno  trenta  giorni  prima  della scadenza del
termine  ordinario, il presidente del Consiglio dell'Universita' puo'
prorogare,  per  una  sola  volta  e per non piu' di quattro mesi, il
termine  dei  lavori  della commissione. Nel caso in cui i lavori non
siano  conclusi entro il termine fissato, il presidente del Consiglio
dell'Universita',  con provvedimento motivato, avvia le procedure per
la  sostituzione  d'ufficio  dei  componenti  cui siano imputabili le
cause  del  ritardo,  stabilendo nel contempo un nuovo termine per la
conclusione dei lavori.
    Nella prima seduta la commissione provvede a:
      a) eleggere il presidente e il segretario verbalizzante;
      b) stabilire  i  criteri  e  le  modalita'  di  valutazione dei
candidati.
    Al  termine  della prima seduta il verbale contenente i criteri e
le  modalita'  di  valutazione  dei  candidati  viene  consegnato  al
responsabile  del  procedimento  affinche'  ne  curi  la  pubblicita'
mediante  affissione  all'albo  ufficiale dell'Universita' e sul sito
web.
    Nelle   sedute   successive   la   commissione   procedera'  alla
valutazione delle pubblicazioni e dei titoli dei candidati.
    La commissione dovra' tenere in considerazione i seguenti criteri
generali  per procedere alla valutazione delle pubblicazioni, facendo
anche  ricorso,  ove  possibile,  a  parametri riconosciuti in ambito
scientifico internazionale:
      a) originalita' ed innovativita' della produzione scientifica e
rigore metodologico;
      b) congruenza  dell'attivita'  scientifica del candidato con le
discipline  ricomprese  nel  settore  scientifico disciplinare per il
quale e' bandita la procedura;
      c) rilevanza  scientifica  della  collocazione editoriale delle
pubblicazioni   e   loro   diffusione   all'interno  della  comunita'
scientifica;
      d) continuita' temporale della produzione scientifica, anche in
relazione  all'evoluzione  delle  conoscenze  nello specifico settore
scientifico disciplinare;
      e) apporto    individuale   del   candidato   nei   lavori   in
collaborazione.
    La commissione dovra' inoltre valutare specificatamente:
      a) l'attivita' didattica svolta;
      b) i servizi prestati nelle universita' e negli enti di ricerca
italiani e stranieri;
      c) l'attivita'  di  ricerca  comunque  svolta,  presso soggetti
pubblici e privati italiani e stranieri;
      d) l'attivita'  in  campo  clinico,  relativamente  ai  settori
scientifico  disciplinari  in  cui sia stata richiesta tale specifica
competenza;
      e) l'organizzazione, la direzione ed il coordinamento di gruppi
di ricerca e di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in
ambito nazionale ed internazionale;
      f) i  titoli  di  dottore di ricerca e la fruizione di borse di
studio,  assegni  o  contratti  di  ricerca  finalizzati  a  ricerche
attinenti al settore scientifico disciplinare.
    Oltre  alla  valutazione  dei  titoli  la  procedura  prevede  lo
svolgimento  di  due  prove  scritte,  una  delle  quali  puo' essere
sostituita da una prova pratica, e di una prova orale.
    A  seguito  della  valutazione  delle pubblicazioni e dei titoli,
ognuno  dei  commissari verbalizza il proprio giudizio individuale su
ciascun candidato.
    Analogamente  ogni  commissario  verbalizza  il  proprio giudizio
individuale sulle prove scritte.
    La    commissione    esprime   un   giudizio   collegiale   sulle
pubblicazioni,  sui  titoli  scientifici  e  sulle  due prove scritte
individuando i candidati da ammettere alla prova orale.
    Ogni commissario verbalizza il proprio giudizio individuale sulla
prova orale.
    La  sede,  il  giorno  e  l'ora  delle  prove  sono comunicati al
candidato  almeno  venti  giorni prima dello svolgimento delle prove.
Alle prove il candidato si presentera' munito di carta di identita' o
di altro valido documento di riconoscimento.
    La   mancata   presentazione   di  un  candidato  alle  prove  e'
considerata  esplicita e definitiva manifestazione della sua volonta'
di rinunciare alla valutazione comparativa.
    Al termine delle prove, la commissione procedera' ad esprimere il
giudizio   collegiale   complessivo   sul  curriculum  scientifico  e
didattico di ciascun candidato e sulle prove sostenute.
    La  commissione  procede  quindi alla valutazione comparativa dei
candidati  mediante  discussione  e  successiva deliberazione assunta
dalla maggioranza dei componenti.