Art. 8.

              Accertamento della regolarita' degli atti

    Gli   atti   della  procedura  di  valutazione  comparativa  sono
costituiti  dai  verbali delle singole riunioni, contenenti i giudizi
individuali  e  collegiali  e i voti espressi su ciascun candidato, e
dalla   relazione  riassuntiva  dei  lavori  svolti.  Gli  atti  sono
consegnati  dal  presidente  della  commissione  al  responsabile del
procedimento   entro   dieci   giorni   dall'ultima   riunione  della
commissione.
    Il  presidente del Consiglio dell'Universita', entro venti giorni
dalla  consegna,  accerta  con proprio decreto la regolarita' formale
degli atti e l'esito della procedura.
    Gli  atti  e  l'esito della procedura sono resi pubblici mediante
affissione all'albo e sul sito web dell'Universita'. Dell'esito della
procedura   e'  data  comunicazione  ai  candidati  e  alla  facolta'
interessata.
    Nel  caso  in  cui  riscontri  vizi  di  forma  il presidente del
Consiglio  dell'Universita'  rinvia,  con provvedimento motivato, gli
atti alla commissione affinche' questa provveda alla regolarizzazione
entro i successivi venti giorni.
    Gli   stati,  fatti  e  qualita'  personali  autocertificati  dai
candidati  risultati idonei sono soggetti, da parte dell'Universita',
a  idonei  controlli,  anche  a  campione, circa la veridicita' degli
stessi.