Art. 9.

                             N o m i n a

    I  vincitori  entro il termine perentorio di trenta giorni devono
presentare o far pervenire a questa Universita' i documenti richiesti
per la nomina in ruolo.
    La nomina a ricercatore universitario e' disposta con decreto del
presidente   del   Consiglio  dell'Universita'.  Ad  esso  spetta  il
trattamento economico previsto dalle disposizioni di legge in vigore.
La  decorrenza  della  nomina  e'  fissata  di  norma  il 1o novembre
successivo  al  decreto  di  nomina, ovvero in una data anteriore, in
caso   di  attivita'  didattiche  da  svolgere  nella  parte  residua
dell'anno  accademico  ai  sensi  del comma 1 dell'art. 6 della legge
n. 370/1999.