Art. 9. N o m i n a I vincitori entro il termine perentorio di trenta giorni devono presentare o far pervenire a questa Universita' i documenti richiesti per la nomina in ruolo. La nomina a ricercatore universitario e' disposta con decreto del presidente del Consiglio dell'Universita'. Ad esso spetta il trattamento economico previsto dalle disposizioni di legge in vigore. La decorrenza della nomina e' fissata di norma il 1o novembre successivo al decreto di nomina, ovvero in una data anteriore, in caso di attivita' didattiche da svolgere nella parte residua dell'anno accademico ai sensi del comma 1 dell'art. 6 della legge n. 370/1999.