Art. 5.

                      Commissione esaminatrice

    La    commissione    esaminatrice,    nominata   con   successivo
provvedimento  e'  composta  da  un  consigliere  di  Stato  o  da un
magistrato o da un avvocato dello Stato di corrispondente qualifica o
da  un  dirigente generale od equiparato (costoro sia in servizio che
in  quiescenza),  e  da  due membri esperti nelle materie oggetto del
concorso  cosi'  come  previsto  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 487/1994 e successive modifiche ed integrazioni.
    Le   funzioni   di  segretario  sono  svolte  da  un  funzionario
appartenente  alla posizione C3 (ex ottava qualifica funzionale) o in
carenza C1(ex settima qualifica funzionale).