Art. 5. Commissione esaminatrice La commissione esaminatrice, nominata con successivo provvedimento e' composta da un consigliere di Stato o da un magistrato o da un avvocato dello Stato di corrispondente qualifica o da un dirigente generale od equiparato (costoro sia in servizio che in quiescenza), e da due membri esperti nelle materie oggetto del concorso cosi' come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e successive modifiche ed integrazioni. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario appartenente alla posizione C3 (ex ottava qualifica funzionale) o in carenza C1(ex settima qualifica funzionale).