Art. 7.

                   Approvazione della graduatoria

    La commissione esaminatrice formera' la graduatoria di merito del
concorso  secondo  l'ordine  del punteggio complessivo conseguito dai
candidati.
    Con  deliberazione del consiglio di amministrazione, tenuto conto
delle   disposizioni   legislative  e  regolamentari  in  materia  di
preferenza   in  caso  di  parita'  di  merito,  sara'  approvata  la
graduatoria  generale  di merito. Con la stessa deliberazione saranno
nominati  i  vincitori  del  concorso  nei  limiti  dei posti messi a
concorso.
    La  graduatoria  sara'  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale - 4a
serie speciale "Concorsi ed esami".
    Non si da' luogo a dichiarazione di idoneita' al concorso.