Art. 7. Approvazione della graduatoria La commissione esaminatrice formera' la graduatoria di merito del concorso secondo l'ordine del punteggio complessivo conseguito dai candidati. Con deliberazione del consiglio di amministrazione, tenuto conto delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di preferenza in caso di parita' di merito, sara' approvata la graduatoria generale di merito. Con la stessa deliberazione saranno nominati i vincitori del concorso nei limiti dei posti messi a concorso. La graduatoria sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale "Concorsi ed esami". Non si da' luogo a dichiarazione di idoneita' al concorso.