Art. 8. Presentazione dei documenti Ai sensi degli art. 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, i vincitori potranno autocertificare i seguenti stati: a) titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data del conseguimento e dell'Istituzione presso cui e' stato conseguito; b) data e luogo di nascita; c) residenza con indicazione della via, del numero civico, della citta', della provincia, del codice di avviamento postale e l'eventuale recapito telefonico; d) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica); e) godimento dei diritti politici; f) posizione agli effetti degli obblighi militari; g) le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a suo carico; h) il numero del codice fiscale; i) la composizione del nucleo familiare. Inoltre, i vincitori dovranno far pervenire: certificato medico rilasciato da un medico dell'unita' sanitaria locale o da un medico militare in servizio permanente effettivo, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneita' fisica all'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato, completo dei dati anagrafici, debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzati. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre. I candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati devono produrre una dichiarazione rilasciata dall'unita' sanitaria locale comprovante che l'invalido non abbia perduto ogni capacita' lavorativa e che, per la natura o il grado della sua invalidita' o mutilazione, non puo' riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumita' dei compagni di lavoro, alla sicurezza degli impianti e che e' idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre. L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso. L'amministrazione e' tenuta a procedere a idonei controlli anche a campione sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive. Le dichiarazioni mendaci o false sono punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e nei casi piu' gravi possono comportare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, ferma restando la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. Resta salva la possibilita' per il vincitore di presentare, al posto delle dichiarazioni sostitutive, i documenti in originale o copia autenticata. L'assunzione dei vincitori sara' disposta con riserva di accertamento del possesso dei requisiti sopra richiamati ed e' subordinata alla preventiva autorizzazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 39, comma 3, della legge n. 449/1997. Sara' annullata l'assunzione conferita ai candidati nei cui confronti venga successivamente accertata la mancanza di taluno dei requisiti prescritti. I vincitori che senza giustificato motivo non assumeranno servizio entro il termine stabilito saranno dichiarati decaduti dall'assunzione. Nel caso di rinuncia o di decadenza dall'assunzione di candidati vincitori, l'amministrazione potra' procedere ad altrettante nomine di candidati secondo l'ordine della graduatoria concorsuale.