Art. 8.

                     Presentazione dei documenti

    Ai  sensi  degli  art.  2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e
degli  articoli 1  e  2  del  decreto del Presidente della Repubblica
20 ottobre  1998,  n. 403,  i  vincitori  potranno  autocertificare i
seguenti stati:
      a) titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data del
conseguimento e dell'Istituzione presso cui e' stato conseguito;
      b) data e luogo di nascita;
      c) residenza  con  indicazione  della  via,  del numero civico,
della  citta',  della  provincia,  del codice di avviamento postale e
l'eventuale recapito telefonico;
      d) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
membri dell'Unione europea (sono equiparati ai cittadini italiani gli
italiani non appartenenti alla Repubblica);
      e) godimento dei diritti politici;
      f) posizione agli effetti degli obblighi militari;
      g) le  eventuali  condanne  penali  riportate ed i procedimenti
penali eventualmente pendenti a suo carico;
      h) il numero del codice fiscale;
      i) la composizione del nucleo familiare.
    Inoltre, i vincitori dovranno far pervenire:
      certificato   medico   rilasciato   da  un  medico  dell'unita'
sanitaria  locale  o  da  un  medico  militare in servizio permanente
effettivo,  dal  quale  risulti che il candidato possiede l'idoneita'
fisica all'impiego al quale il concorso si riferisce.
    Nel  certificato,  completo  dei  dati anagrafici, debbono essere
precisati   gli   estremi  dell'attestato  comprovante  gli  eseguiti
accertamenti  sierologici  del  sangue  prescritti  dall'art. 7 della
legge  25 luglio  1956,  n. 837 ed effettuati presso un istituto o un
laboratorio autorizzati.
    Qualora  il  candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica
il  certificato  ne  deve  fare  menzione  con  la  dichiarazione che
l'imperfezione  stessa  non  menoma l'attitudine all'impiego al quale
concorre.
    I  candidati  mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati devono
produrre  una  dichiarazione  rilasciata dall'unita' sanitaria locale
comprovante   che   l'invalido   non  abbia  perduto  ogni  capacita'
lavorativa  e  che,  per la natura o il grado della sua invalidita' o
mutilazione,  non  puo'  riuscire  di  pregiudizio alla salute e alla
incolumita'  dei  compagni di lavoro, alla sicurezza degli impianti e
che  e'  idoneo  a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale
concorre.
    L'amministrazione  ha  facolta'  di sottoporre a visita medica di
controllo i vincitori del concorso.
    L'amministrazione  e' tenuta a procedere a idonei controlli anche
a  campione  sulla  veridicita'  delle  dichiarazioni sostitutive. Le
dichiarazioni  mendaci  o  false  sono  punibili  ai sensi del codice
penale  e  delle  leggi  speciali  in  materia  e nei casi piu' gravi
possono  comportare  l'interdizione  temporanea  dai pubblici uffici,
ferma  restando la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti in
seguito  al  provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera.
    Resta  salva  la  possibilita' per il vincitore di presentare, al
posto  delle  dichiarazioni  sostitutive,  i documenti in originale o
copia autenticata.
    L'assunzione   dei   vincitori  sara'  disposta  con  riserva  di
accertamento  del  possesso  dei  requisiti  sopra  richiamati  ed e'
subordinata  alla preventiva autorizzazione da parte della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri,  ai sensi dell'art. 39, comma 3, della
legge n. 449/1997.
    Sara'  annullata  l'assunzione  conferita  ai  candidati  nei cui
confronti  venga  successivamente accertata la mancanza di taluno dei
requisiti prescritti.
    I   vincitori  che  senza  giustificato  motivo  non  assumeranno
servizio  entro  il  termine  stabilito  saranno  dichiarati decaduti
dall'assunzione.
    Nel  caso di rinuncia o di decadenza dall'assunzione di candidati
vincitori,  l'amministrazione  potra' procedere ad altrettante nomine
di candidati secondo l'ordine della graduatoria concorsuale.