Art. 5.

                      Commissione esaminatrice

    L'idoneita'  a  svolgere  gli  incarichi  di cui all'art. 1 sara'
accertato  da  apposite  commissioni  esaminatrici,  da nominarsi con
successivi  decreti, incaricate della formazione delle graduatorie di
merito di cui all'art. 8 del presente avviso.
    Ciascun  collegio  sara'  composto da tre dirigenti del Ministero
della sanita', uno dei quali con funzioni di presidente.
    Le  funzioni  di  segretario saranno svolte da un funzionario del
Ministero della sanita', appartenente all'area funzionale C.
    Almeno   un   terzo   dei  posti  di  componente  delle  predetta
commissione, salva motivata impossibilita', e' riservato alle donne.