Art. 7. Accertamento della regolarita' degli atti Gli atti sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, dei quali costituiscono parte integrante i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, nonche' dalla relazione riassuntiva dei lavori svolti. Il rettore accerta con proprio decreto, entro venti giorni dalla consegna, la regolarita' formale degli atti, dandone comunicazione ai candidati. Con successivo decreto nomina il candidato dichiarato vincitore. Nel caso in cui riscontri vizi di forma il rettore, entro il predetto termine, rinvia con provvedimento motivato gli atti alla commissione per la regolarizzazione, stabilendo il termine perentorio entro cui questa deve completare i lavori. La nomina e' disposta con decreto rettorale. Il rettore comunica al Ministero i dati relativi alla conclusione delle procedure di valutazione comparativa nonche' i nominativi dei candidati nominati in ruolo. La relazione riassuntiva, con annessi i giudizi individuali e collegiali, e' pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero e resa pubblica anche per via telematica.