Art. 9.

                          Documenti di rito

    Il ricercatore confermato nominato, ai fini dell'accertamento dei
requisiti  previsti  per  l'accesso, tenuto conto delle dichiarazioni
risultanti  nella  domanda  di  partecipazione  alla procedura, sara'
invitato a presentare a questa Universita', entro trenta giorni dalla
data  di  effettiva  assunzione  in  servizio  ovvero  dalla  data di
ricezione  dell'invito, pena la decadenza, i documenti sottoelencati,
ai  sensi  dell'art. 11  del  decreto del Presidente della Repubblica
3 maggio 1957, n. 686:
      a) certificato  medico  in  bollo  (di data non anteriore a sei
mesi   dalla   data  della  comunicazione  dell'esito  del  concorso)
rilasciato  dall'Unita'  sanitaria  locale  o  da un medico militare,
provinciale  o  ufficiale  sanitario  del  comune di residenza da cui
risulti  che  il  candidato  e' fisicamente idoneo all'impiego per il
quale  concorre  ed  e'  esente  da impertezioni che possono comunque
influire sul rendimento del servizio, con l'indicazione dell'avvenuto
accertamento  sierologico  ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio
1956,  n. 837. Il certificato deve contenere l'espressa dichiarazione
che  il  candidato  e'  esente  da  malattie  che  possono mettere in
pericolo la salute pubblica;
      b) attestazione rilasciata dalla Libera Universita' degli studi
di  Urbino  da  cui  risulti  la posizione in ruolo con l'indicazione
della  retribuzione  annua  lorda  goduta alla data dell'attestazione
stessa  o  dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di notorieta' (vedi
allegato "B").
    I  candidati  invalidi  dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19,
secondo  comma,  della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione
legalizzata da un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per
la  natura  ed  il grado della sua invalidita' o mutilazione non puo'
essere  di  pregiudizio  alla  salute  ed incolumita' dei compagni di
lavoro o alla sicurezza degli impianti.
    Ai  sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 403/1998  possono  utilizzare lo strumento dell'autocertificazione
soltanto  coloro che siano residenti in Italia e limitatamente a quei
fatti,  stati  e  qualita' che possono essere convalidati da soggetti
pubblici o privati italiani.
    Gli   stati,  fatti  e  qualita'  personali  autocertificati  dai
vincitori  della  presente  procedura  comparativa  sono  considerati
validi  a  titolo  definitivo,  fatta salva la possibilita', da parte
della  Libera  Universita'  degli  studi  di  Urbino, di procedere ad
idonei  controlli,  anche  a  campione,  circa  la  veridicita' degli
stessi;  l'amministrazione, qualora risulti necessario controllare la
veridicita'  delle  dichiarazione  puo'  richiedere  direttamente  la
necessaria  documentazione che dovra' essere fornita dall'interessato
entro quindici giorni dalla richiesta.
    Nel  caso  di  dichiarazione  risultata  mendace, oltre ad essere
escluso  dalla  procedura  di  valutazione  comparativa, il candidato
verra'  denunciato  ai  sensi degli articoli 483, 495, 496 del codice
penale per attestazioni mendaci.