Art. 7.

              Accertamento della regolarita' degli atti

    Gli  atti sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, dei
quali   costituiscono   parte  integrante  i  giudizi  individuali  e
collegiali  espressi  su  ciascun  candidato, nonche' dalla relazione
riassuntiva dei lavori svolti.
    Il  rettore accerta con proprio decreto, entro venti giorni dalla
consegna, la regolarita' formale degli atti, dandone comunicazione ai
candidati.  Con  successivo  decreto  nomina  il candidato dichiarato
vincitore.  Nel caso in cui riscontri vizi di forma il rettore, entro
il  predetto termine, rinvia con provvedimento motivato gli atti alla
commissione per la regolarizzazione, stabilendo il termine perentorio
entro cui questa deve completare i lavori.
    Il  consiglio  della  facolta'  che  ha richiesto il bando, entro
sessanta   giorni  dalla  data  del  decreto  di  accertamento  della
regolarita'  degli  atti,  sulla  base  dei  giudizi  espressi  dalla
commissione  e  con  riferimento  alle  proprie  specifiche  esigenze
didattico-scientifiche,  puo'  proporre,  con  motivata  delibera, la
nomina  di uno dei candidati dichiarati idonei, ovvero puo' decidere,
a  maggioranza  degli  aventi  diritto al voto, di non procedere alla
chiamata  specificando  i  motivi  di  difformita', in relazione alle
proprie  esigenze didattco-scientifiche, rispetto a quanto deliberato
dalla commissione giudicatrice. Alle deliberazioni di cui al presente
comma e' assicurata idonea pubblicita' anche per via telematica.
    La nomina e' disposta con decreto rettorale.
    I  candidati  risultati  idonei  i quali non siano stati nominati
entro  il termine di cui al comma precedente, possono essere nominati
in  ruolo,  entro  un  triennio  decorrente dalla data del decreto di
accertamento  della  regolarita' degli atti, a seguito di chiamate da
parte  di  altre  universita'  che  non hanno emanato il bando per la
copertura del relativo posto.
    Gli  idonei  di ogni singola procedura di valutazione comparativa
che  rinunciano  alla nomina presso la Libera Universita' degli Studi
di  Urbino  perdono  il titolo alla nomina in ruolo da parte di altri
atenei.
    Il rettore comunica al Ministero i dati relativi alla conclusione
delle  procedure  di valutazione comparativa nonche' i nominativi dei
candidati nominati in ruolo.
    La  relazione  riassuntiva,  con  annessi i giudizi individuali e
collegiali,  e'  pubblicata  nel Bollettino ufficiale del Ministero e
resa pubblica anche per via telematica.