Art. 7. Accertamento della regolarita' degli atti Gli atti sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, dei quali costituiscono parte integrante i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, nonche' dalla relazione riassuntiva dei lavori svolti. Il rettore accerta con proprio decreto, entro venti giorni dalla consegna, la regolarita' formale degli atti, dandone comunicazione ai candidati. Con successivo decreto nomina il candidato dichiarato vincitore. Nel caso in cui riscontri vizi di forma il rettore, entro il predetto termine, rinvia con provvedimento motivato gli atti alla commissione per la regolarizzazione, stabilendo il termine perentorio entro cui questa deve completare i lavori. Il consiglio della facolta' che ha richiesto il bando, entro sessanta giorni dalla data del decreto di accertamento della regolarita' degli atti, sulla base dei giudizi espressi dalla commissione e con riferimento alle proprie specifiche esigenze didattico-scientifiche, puo' proporre, con motivata delibera, la nomina di uno dei candidati dichiarati idonei, ovvero puo' decidere, a maggioranza degli aventi diritto al voto, di non procedere alla chiamata specificando i motivi di difformita', in relazione alle proprie esigenze didattco-scientifiche, rispetto a quanto deliberato dalla commissione giudicatrice. Alle deliberazioni di cui al presente comma e' assicurata idonea pubblicita' anche per via telematica. La nomina e' disposta con decreto rettorale. I candidati risultati idonei i quali non siano stati nominati entro il termine di cui al comma precedente, possono essere nominati in ruolo, entro un triennio decorrente dalla data del decreto di accertamento della regolarita' degli atti, a seguito di chiamate da parte di altre universita' che non hanno emanato il bando per la copertura del relativo posto. Gli idonei di ogni singola procedura di valutazione comparativa che rinunciano alla nomina presso la Libera Universita' degli Studi di Urbino perdono il titolo alla nomina in ruolo da parte di altri atenei. Il rettore comunica al Ministero i dati relativi alla conclusione delle procedure di valutazione comparativa nonche' i nominativi dei candidati nominati in ruolo. La relazione riassuntiva, con annessi i giudizi individuali e collegiali, e' pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero e resa pubblica anche per via telematica.