Art. 9. Documenti di rito I candidati risultati idonei della procedura di valutazione comparativa e chiamati dalle facolta', riceveranno comunicazione dal rettore. Nel termine di trenta giorni dalla data di tale comunicazione gli idonei chiamati dalla facolta', se cittadini italiani o di altro stato della comunita' europea, devono far pervenire la seguente documentazione: a) certificato medico in bollo (di data non anteriore a sei mesi dalla data della comunicazione dell'esito del concorso) rilasciato dall'Unita' sanitaria locale o da un medico militare, provinciale o ufficiale sanitario del comune di residenza da cui risulti che il candidato e' fisicamente idoneo all'impiego per il quale concorre ed e' esente da impertezioni che possono comunque influire sul rendimento del servizio, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Il certificato deve contenere l'espressa dichiarazione che il candidato e' esente da malattie che possono mettere in pericolo la salute pubblica; b) dichiarazione resa ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 dalla quale risulti: 1) data e luogo di nascita; 2) godimento dei diritti civili e poltici; i cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea devono autocertificare il godimento dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o di provenienza; 3) il possesso della cittadinanza italiana o di quella di uno degli Stati membri dell'Unione europea; 4) di non aver riportato condanne penali nello stato di cui sono cittadini ed in quello italiano; in caso contrario i vincitori dovranno autocertificare le condanne riportate; la data di sentenza dell'autorizzazione giudiziaria che l'ha emessa (anche se e' stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc., ed anche se nulla risulta nel casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi); 5) la posizione agli effetti dell'adempimento degli obblighi militari; 6) la posizione di impiego alle dipendenze dello Stato, delle province e dei comuni, o di altri enti pubblici o privati e, in caso affermativo, la dichiarazione di opzione per il nuovo impiego ex art. 8 legge 311/1958; 7) il numero del codice fiscale; 8) la composizione del nucleo familiare; La dichiarazione relativa al punto 2) deve riportare l'indicazione del possesso del requisito alla data di scadenza del bando. Per coloro che gia' siano dipendenti di una amministrazione pubblica, un'attestazione rilasciata dall'amministrazione dalla quale dipende, da cui risulti che si trova in attivita' di servizio con l'indicazione della retribuzione annua lorda goduta alla data dell'attestazione stessa. I candidati invalidi dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidita' o mutilazione non puo' essere di pregiudizio alla salute ed incolumita' dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti. I cittadini extracomunitari, idonei delle procedure di valutazione comparativa e chiamati dalle facolta', dovranno presentare o far pervenire entro il terinine sopraindicato, i seguenti documenti: 1) certificato di nascita; 2) certificazione attestante la cittadinanza; 3) certificato equipollente al certificato generale giudiziale rilasciato dalla competente autorita' dello Stato di cui il candidato straniero e' cittadino. Il candidato straniero, se risiede in Italia, oltre al certificato anzidetto, dovra' presentare dichiarazione sostitutiva del certificato generale rilasciato dal casellario giudiziale italiano; 4) certificato medico, in bollo, rilasciato dall'unita' sanitaria locale o da un medico militare, provinciale o ufficiale sanitario del comune di residenza da cui risulti che il candidato e' fisicamente idoneo all'impiego per il quale concorre ed e' esente da imperfezioni che possono comunque influire sul rendimento del servizio, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Il certificato deve contenere l'espressa dichiarazione che il candidato e' esente da malattie che possono mettere in pericolo la salute pubblica; 5) certificato attestante il godimento dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza; I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a sei mesi dalla data di comunicazione dell'esito della procedura. Il certificato al punto 5) deve riportare l'indicazione del possesso del requisito alla data di scadenza del bando. I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello stato di cui lo straniero e' cittadino dovranno essere confortni alle disposizioni vigenti nello stato stesso e le firme sugli stessi devono essere legalizzate dalle competenti autorita' consolari italiane. Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale. Ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998 possono utilizzare lo strumento dell'autocertificazione soltanto coloro che siano residenti in Italia e limitatamente a quei fatti, stati e qualita' che possono essere convalidati da soggetti pubblici o privati italiani. Gli Stati, fatti e qualita' personali autocertificati dai vincitori della presente procedura comparativa sono considerati validi a titolo definitivo, fatta salva la possibilita', da parte dell'Universita' degli studi di Urbino, di procedere ad idonei controlli, anche a campione, circa la veridicita' degli stessi; l'ammistrazione, qualora risulti necessario controllare la veridicita' delle dichiarazione puo' richiedere direttamente la necessaria documentazione che dovra' essere fornita dall'interessato entro quindici giorni dalla richiesta. Nel caso di dichiarazione risultata mendace, oltre ad essere escluso dalla procedura di valutazione comparativa, il candidato verra' denunciato ai sensi degli articoli 483, 495 e 496 del codice penale per attestazioni mendaci.