Art. 9.

                          Documenti di rito

    I  candidati  risultati  idonei  della  procedura  di valutazione
comparativa  e chiamati dalle facolta', riceveranno comunicazione dal
rettore.
    Nel termine di trenta giorni dalla data di tale comunicazione gli
idonei  chiamati  dalla  facolta',  se  cittadini italiani o di altro
stato  della  comunita'  europea,  devono  far  pervenire la seguente
documentazione:
      a) certificato  medico  in  bollo  (di data non anteriore a sei
mesi   dalla   data  della  comunicazione  dell'esito  del  concorso)
rilasciato  dall'Unita'  sanitaria  locale  o  da un medico militare,
provinciale  o  ufficiale  sanitario  del  comune di residenza da cui
risulti  che  il  candidato  e' fisicamente idoneo all'impiego per il
quale  concorre  ed  e'  esente  da impertezioni che possono comunque
influire sul rendimento del servizio, con l'indicazione dell'avvenuto
accertamento  sierologico  ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio
1956,  n. 837. Il certificato deve contenere l'espressa dichiarazione
che  il  candidato  e'  esente  da  malattie  che  possono mettere in
pericolo la salute pubblica;
      b) dichiarazione resa ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge
4 gennaio  1968, n. 15 e dell'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 dalla quale risulti:
        1) data e luogo di nascita;
        2) godimento dei diritti civili e poltici; i cittadini di uno
degli  Stati  membri  dell'Unione  europea  devono autocertificare il
godimento  dei  diritti  civili  e  politici  anche  nello  stato  di
appartenenza o di provenienza;
        3) il possesso della cittadinanza italiana o di quella di uno
degli Stati membri dell'Unione europea;
        4)  di  non aver riportato condanne penali nello stato di cui
sono  cittadini  ed in quello italiano; in caso contrario i vincitori
dovranno  autocertificare  le condanne riportate; la data di sentenza
dell'autorizzazione  giudiziaria  che  l'ha emessa (anche se e' stata
concessa   amnistia,   perdono   giudiziale,  condono,  indulto,  non
menzione,  ecc., ed anche se nulla risulta nel casellario giudiziale.
I  procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura
degli stessi);
        5)  la posizione agli effetti dell'adempimento degli obblighi
militari;
        6) la posizione di impiego alle dipendenze dello Stato, delle
province  e dei comuni, o di altri enti pubblici o privati e, in caso
affermativo,  la  dichiarazione  di  opzione  per il nuovo impiego ex
art. 8 legge 311/1958;
        7) il numero del codice fiscale;
        8) la composizione del nucleo familiare;
    La   dichiarazione   relativa   al   punto   2)   deve  riportare
l'indicazione  del  possesso  del requisito alla data di scadenza del
bando.
    Per  coloro  che  gia'  siano  dipendenti  di una amministrazione
pubblica, un'attestazione rilasciata dall'amministrazione dalla quale
dipende,  da  cui  risulti  che si trova in attivita' di servizio con
l'indicazione   della  retribuzione  annua  lorda  goduta  alla  data
dell'attestazione stessa.
    I  candidati  invalidi  dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19,
secondo  comma,  della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione
legalizzata da un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per
la  natura  ed  il grado della sua invalidita' o mutilazione non puo'
essere  di  pregiudizio  alla  salute  ed incolumita' dei compagni di
lavoro o alla sicurezza degli impianti.
    I   cittadini   extracomunitari,   idonei   delle   procedure  di
valutazione   comparativa   e   chiamati   dalle  facolta',  dovranno
presentare  o  far  pervenire  entro  il  terinine  sopraindicato,  i
seguenti documenti:
      1) certificato di nascita;
      2) certificazione attestante la cittadinanza;
      3)  certificato equipollente al certificato generale giudiziale
rilasciato dalla competente autorita' dello Stato di cui il candidato
straniero e' cittadino. Il candidato straniero, se risiede in Italia,
oltre  al  certificato  anzidetto,  dovra'  presentare  dichiarazione
sostitutiva   del  certificato  generale  rilasciato  dal  casellario
giudiziale italiano;
      4)   certificato   medico,  in  bollo,  rilasciato  dall'unita'
sanitaria  locale  o  da  un medico militare, provinciale o ufficiale
sanitario  del comune di residenza da cui risulti che il candidato e'
fisicamente  idoneo all'impiego per il quale concorre ed e' esente da
imperfezioni   che  possono  comunque  influire  sul  rendimento  del
servizio, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico ai
sensi  dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Il certificato
deve contenere l'espressa dichiarazione che il candidato e' esente da
malattie che possono mettere in pericolo la salute pubblica;
      5)  certificato  attestante  il  godimento dei diritti civili e
politici nello stato di appartenenza o di provenienza;
    I  documenti  di  cui  ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere di
data  non anteriore a sei mesi dalla data di comunicazione dell'esito
della   procedura.   Il   certificato  al  punto  5)  deve  riportare
l'indicazione  del  possesso  del requisito alla data di scadenza del
bando.
    I  certificati  rilasciati dalle competenti autorita' dello stato
di  cui  lo  straniero  e'  cittadino  dovranno essere confortni alle
disposizioni  vigenti  nello  stato  stesso  e  le firme sugli stessi
devono   essere  legalizzate  dalle  competenti  autorita'  consolari
italiane.  Agli  atti  e  documenti  redatti in lingua straniera deve
essere   allegata  una  traduzione  in  lingua  italiana  certificata
conforme  al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza
diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
    Ai  sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 403/1998  possono  utilizzare lo strumento dell'autocertificazione
soltanto  coloro che siano residenti in Italia e limitatamente a quei
fatti,  stati  e  qualita' che possono essere convalidati da soggetti
pubblici o privati italiani.
    Gli   Stati,  fatti  e  qualita'  personali  autocertificati  dai
vincitori  della  presente  procedura  comparativa  sono  considerati
validi  a  titolo  definitivo,  fatta salva la possibilita', da parte
dell'Universita'  degli  studi  di  Urbino,  di  procedere  ad idonei
controlli,  anche  a  campione,  circa  la  veridicita' degli stessi;
l'ammistrazione,    qualora   risulti   necessario   controllare   la
veridicita'  delle  dichiarazione  puo'  richiedere  direttamente  la
necessaria  documentazione che dovra' essere fornita dall'interessato
entro quindici giorni dalla richiesta.
    Nel  caso  di  dichiarazione  risultata  mendace, oltre ad essere
escluso  dalla  procedura  di  valutazione  comparativa, il candidato
verra'  denunciato  ai sensi degli articoli 483, 495 e 496 del codice
penale per attestazioni mendaci.