Art. 7.

               Prove d'esame e valutazione dei titoli

    Il  concorso  di  cui  al presente bando si svolge, per titoli ed
esame,   in  conformita'  a  quanto  e'  stabilito  dal  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  30 marzo 1994 n. 298, come
modificato  dal  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri
13 febbraio 1998 n. 34.
    La  data e la sede della prova d'esame saranno notificate a mezzo
lettera  raccomandata  con  ricevuta di ritorno a ciascun concorrente
presso il recapito indicato nella domanda.
    L'esame consiste in un'unica prova attitudinale articolata in 100
domande riguardanti le seguenti materie:
      farmacologia;
      tecnica  farmaceutica  -  anche  con  riferimenti  alla chimica
farmaceutica;
      legislazione farmaceutica.
    Le  domande  saranno  estratte a sorte fra le tremila predisposte
dalla  Commissione  Nazionale  nominata  dal Ministro della Sanita' e
pubblicate,   unitamente  alle  relative  risposte,  nel  Supplemento
Ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  - 4a serie speciale - n. 24 del
27 marzo 1998.
    Ai sensi dell'art. 7, comma 2-bis, del decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  30 marzo  1994  n. 298, come modificato dal
decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri 13 febbraio 1998
n. 34,  la  Commissione  Esaminatrice  adotta le misure necessarie ad
impedire  che  i candidati possano risalire al numero d'ordine con il
quale  le  domande  sorteggiate  sono state pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale.
    Il  candidato deve indicare la risposta esatta fra le cinque gia'
predisposte.
    Per  la  prova  e'  concesso  un  tempo non superiore ad un'ora e
trenta minuti.
    A  norma  degli  articoli  7  e  8 del decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  30 marzo  1994  n. 298  a ciascuna risposta
esatta  sono  attribuiti  0,1 punti per commissario. Sono considerate
sufficienti  ai fini dell'idoneita' e dell'inserimento in graduatoria
le   prove  dei  candidati  che  conseguono  almeno  37,5  punti.  Il
concorrente che non realizza il suddetto punteggio minimo nella prova
attitudinale e' escluso dalla graduatoria.