Art. 7. Prove d'esame e valutazione dei titoli Il concorso di cui al presente bando si svolge, per titoli ed esame, in conformita' a quanto e' stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1994 n. 298, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 febbraio 1998 n. 34. La data e la sede della prova d'esame saranno notificate a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a ciascun concorrente presso il recapito indicato nella domanda. L'esame consiste in un'unica prova attitudinale articolata in 100 domande riguardanti le seguenti materie: farmacologia; tecnica farmaceutica - anche con riferimenti alla chimica farmaceutica; legislazione farmaceutica. Le domande saranno estratte a sorte fra le tremila predisposte dalla Commissione Nazionale nominata dal Ministro della Sanita' e pubblicate, unitamente alle relative risposte, nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 24 del 27 marzo 1998. Ai sensi dell'art. 7, comma 2-bis, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1994 n. 298, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 febbraio 1998 n. 34, la Commissione Esaminatrice adotta le misure necessarie ad impedire che i candidati possano risalire al numero d'ordine con il quale le domande sorteggiate sono state pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. Il candidato deve indicare la risposta esatta fra le cinque gia' predisposte. Per la prova e' concesso un tempo non superiore ad un'ora e trenta minuti. A norma degli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1994 n. 298 a ciascuna risposta esatta sono attribuiti 0,1 punti per commissario. Sono considerate sufficienti ai fini dell'idoneita' e dell'inserimento in graduatoria le prove dei candidati che conseguono almeno 37,5 punti. Il concorrente che non realizza il suddetto punteggio minimo nella prova attitudinale e' escluso dalla graduatoria.