Art. 10.

                         Graduatoria finale

    Sulla  base della valutazione di merito di cui all'art. 8 e delle
preferenze  di cui all'art. 9, viene formulata la graduatoria finale,
e   dichiarato  vincitore  il  candidato  utilmente  collocato  nella
graduatoria generale.
    La  graduatoria  e'  approvata  con  decreto  del  direttore,  e'
immediatamente  efficace  e  verra'  pubblicata  mediante  affissione
all'albo dell'Osservatorio. Di tale pubblicazione verra' data notizia
mediante  avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a serie
speciale.  Dalla  data  di  pubblicazione  di detto avviso decorre il
termine per eventuali impugnative.
    La  graduatoria  finale  rimane  efficace per diciotto mesi dalla
suddetta pubblicazione per eventuali coperture del posto per il quale
e'  stato  bandito  e  che successivamente ed entro tale data dovesse
rendersi disponibile.
    Non si da' luogo a dichiarazione di idoneita'.