Art. 2.

                     Requisiti per l'ammissione

    Per  l'ammissione  al  concorso  e'  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti:
      1)  diploma  di  laurea  in  conservazione  dei beni culturali,
lettere,   filosofia,   materie   letterarie,  lingue  e  letterature
straniere,  fisica, astronomia, o diploma di istruzione secondaria di
secondo  grado  di durata quinquennale piu' quattro anni continuativi
di  attivita'  lavorativa  corrispondente  presso  lo  Stato  o  enti
pubblici,  con  mansioni  di  settimo  livello quale collaboratore di
biblioteca,   ovvero   titolo   di   studio   conseguito  all'estero,
riconosciuto  equipollente a quelli sopra indicati in base ad accordi
internazionali, ovvero con le modalita' di cui all'art. 332 del testo
unico 31 agosto 1933, n. 1592.
    Ai  sensi del terzo comma dell'art. 84 della legge n. 312/1980 si
prescinde  dal titolo di studio suddetto per il personale non docente
del  comparto  universita' appartenente alla qualifica immediatamente
inferiore a quella del profilo per il quale si intende concorrere, in
servizio senza demerito da almeno cinque anni.
      2)   cittadinanza   italiana   o  di  uno  degli  Stati  membri
dell'Unione  europea.  Sono  equiparati  ai  cittadini  italiani, gli
italiani non appartenenti alla Repubblica;
      3)  godimento  dei  diritti  civili  e  politici nello Stato di
appartenenza o provenienza;
      4)  idoneita'  fisica  all'impiego  al  quale  si  riferisce il
concorso.  L'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica
di  controllo  il  vincitore  di  concorso,  in  base  alla normativa
vigente;
      5) posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva.
    I  cittadini  degli  Stati  membri  dell'Unione  europea dovranno
inoltre possedere i seguenti requisiti:
      godere  dei  diritti  civili  e  politici  anche negli Stati di
appartenenza o provenienza;
      avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
    Non  possono  partecipare  al  concorso  coloro che siano esclusi
dall'elettorato  politico  attivo,  nonche'  coloro  che  siano stati
destituiti    o   dispensati   dall'impiego   presso   una   pubblica
amministrazione  per  persistente  insufficiente  rendimento,  ovvero
siano  stati  dichiarati  decaduti  da altro impiego statale ai sensi
dell'art. 127,   primo  comma  lettera  d),  del  testo  unico  delle
disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli  impiegati civili dello
Stato,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3.
    I  requisiti  prescritti  devono  essere  posseduti  alla data di
scadenza  del  termine  utile  per  la presentazione delle domande di
ammissione al concorso.
    I  candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento
dell'esistenza dei prescritti requisiti.
    L'esclusione  dal  concorso  per difetto dei requisiti prescritti
potra' essere disposta in qualsiasi momento, con motivato decreto del
direttore. L'esclusione sara' comunicata all'interessato.