Art. 2. Requisiti per l'ammissione Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 1) diploma di laurea in conservazione dei beni culturali, lettere, filosofia, materie letterarie, lingue e letterature straniere, fisica, astronomia, o diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale piu' quattro anni continuativi di attivita' lavorativa corrispondente presso lo Stato o enti pubblici, con mansioni di settimo livello quale collaboratore di biblioteca, ovvero titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto equipollente a quelli sopra indicati in base ad accordi internazionali, ovvero con le modalita' di cui all'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592. Ai sensi del terzo comma dell'art. 84 della legge n. 312/1980 si prescinde dal titolo di studio suddetto per il personale non docente del comparto universita' appartenente alla qualifica immediatamente inferiore a quella del profilo per il quale si intende concorrere, in servizio senza demerito da almeno cinque anni. 2) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea. Sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica; 3) godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza; 4) idoneita' fisica all'impiego al quale si riferisce il concorso. L'amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore di concorso, in base alla normativa vigente; 5) posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea dovranno inoltre possedere i seguenti requisiti: godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza; avere adeguata conoscenza della lingua italiana. Non possono partecipare al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo, nonche' coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, primo comma lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento dell'esistenza dei prescritti requisiti. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti potra' essere disposta in qualsiasi momento, con motivato decreto del direttore. L'esclusione sara' comunicata all'interessato.