Art. 8.

                        Graduatoria di merito

    Espletate  le prove di esame, la commissione giudicatrice formula
la  graduatoria  di merito secondo l'ordine dei punti della votazione
complessiva   riportata   da   ciascun   candidato.   Tale  votazione
complessiva e' data dalla somma della media dei voti conseguiti nelle
due prove scritte e della votazione conseguita nella prova orale.