Art. 10. Costituzione del rapporto di lavoro L'Osservatorio procedera' all'assunzione del concorrente dichiarato vincitore subordinatamente all'accertamento della disponibilita' finanziaria in bilancio, mediante contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, secondo le indicazioni ed in osservanza delle clausole del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Universita', sotto condizione dell'esistenza dei requisiti prescritti. A tal fine il vincitore dovra' presentare, nel termine di trenta giorni dalla stipula del contratto i seguenti documenti: 1) certificato medico, in bollo, rilasciato dall'Unita' sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare o medico condotto o dall'ufficiale sanitario attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneita' fisica e psichica all'impiego. Qualora un candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio suddetto. Nel certificato stesso dovra' essere precisato che e' stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837; 2) dichiarazione resa ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. l5 e degli articoli l e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre l 998, n. 403 dalla quale risulti: a) data e luogo di nascita; b) residenza; c) cittadinanza; d) godimento dei diritti politici; e) iscrizione nelle liste elettorali; f) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti; g) la posizione nei riguardi degli obblighi di leva; h) l'eventuale servizio prestato presso pubbliche amministrazioni; i) il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, punto a) del presente bando; j) il consenso al trattamento dei dati personali. Dalla dichiarazione deve risultare inoltre che i requisiti prescritti erano posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. Il candidato invalido dovra' produrre, ai sensi dell'art. l9, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione rilasciata da un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidita' o mutilazione, non puo' essere di pregiudizio alla salute ed incolumita' dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre. L'amministrazione si riserva, comunque, la facolta' di sottoporre il vincitore a visita medica di controllo; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita e' escluso dal concorso. Il vincitore e' tenuto a presentare una dichiarazione sottoscritta sotto la propria responsabilita' fatto salvo quanto disposto dall'art. 18, comma 8, del vigente contratto di lavoro del comparto Universita' di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilita' richiamate dall'art. 58 del D.Lgs. n. 29 del 1993, ovvero a presentare la dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione. Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale. Qualora non venga prodotta entro il termine di trenta giorni dalla stipula del contratto la documentazione richiesta, fatta salva la possibilita' di una proroga dello stesso termine a richiesta del vincitore nel caso di comprovato impedimento, da rappresentare per iscritto e prima della scadenza, si provvedera' all'immediata risoluzione del contratto di lavoro.